Art. 56 — Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
