Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
- Art. 1 — Definizioni
- Art. 2 — Finalità e ambito di applicazione
- Art. 3 — Comitato di sicurezza finanziaria
- Art. 4 — Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
- Art. 4-bis — Misure di congelamento nazionali
- Art. 4-ter — Proposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione europea
- Art. 4-quater — Procedimento di designazione
- Art. 4-quinquies — Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste e aggiornamenti
- Art. 4-sexies — Procedura di cancellazione dalle liste
- Art. 4-septies — Procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche
- Art. 5 — Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche
- Art. 6 — Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri
- Art. 7 — Obblighi di comunicazione
- Art. 8 — Obblighi di segnalazione
- Art. 9 — Compiti della Banca d'Italia
- Art. 10 — Unità di informazione finanziaria per l'Italia
- Art. 11 — Nucleo speciale di polizia valutaria
- Art. 12 — Compiti dell'Agenzia del Demanio
- Art. 12-bis — Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento
- Art. 13 — Disposizioni sanzionatorie
- Art. 13-bis — Misure ulteriori
- Art. 13-ter — Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 13-quater — Procedimento sanzionatorio
- Art. 14 — Strumenti di tutela
- Art. 15 — Copertura Finanziaria
- Art. 16 — Disposizioni transitorie e finali