Art. 13-ter — Criteri per l'applicazione delle sanzioni
(( Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nel presente titolo il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare:
- a)il valore dell'operazione effettuata in violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13;
- b)la gravita' e durata della violazione;
- c)il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
- d)la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- e)l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- f)l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- g)il livello di cooperazione con le autorita' competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- h)le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. Le sanzioni di cui all'articolo 13 possono essere ridotte fino ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora attivamente con le competenti autorita' nel corso dell'accertamento. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono aumentate sino al triplo. 4. Chi, con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo.)) 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
6Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Testo vigente dal 4 luglio 2017
