(( Le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonche' sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione e' trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attivita' necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, societa' o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza da' comunicazione ai soggetti designati, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresi' il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione. Fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, la Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono delle facolta' e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonche' di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria puo' delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.)) 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

6

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Testo vigente dal 4 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2012 al 4 luglio 2017. 31 parole tolte, 101 parole aggiunte.

Le attribuzioni del Nucleo speciale aggiunto: di polizia valutaria della Guardia di finanzatolto: , previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e aggiunto: del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea tolto: ovvero con i decretiaggiunto: , ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4 tolto: nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionaleaggiunto: -bis. Il Nucleo speciale aggiunto: di polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal … non registrati o non trascritti. La relazione e' trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio tolto: ed all'Unita' di informazione finanziaria aggiunto: e alla UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attivita' necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, societa' o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione aggiunto: e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri. Il … le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civiletolto: , aggiunto: e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia … di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione. tolto: Ferme restando le norme aggiunto: Fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, tolto: i militari del Corpo della aggiunto: la Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e … 2001, n. 68, nonche' di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggioaggiunto: . 5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria puo' delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

    Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109~art11 · fonte del testo

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