Art. 4-quater — Procedimento di designazione
(( Il Comitato, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, tiene conto:
- a)dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entita' ad attivita' terroristiche;
- b)dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando;
- c)della idoneita' degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalita' identiche o simili;
- d)di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entita' gia' inseriti nelle liste;
- e)dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, di altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ed alle posizioni comuni dell'Unione europea, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- f)di ogni informazione rilevante in suo possesso. Per le finalita' di cui al presente articolo, le forze di polizia, trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione:
- a)dei fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attivita' di indagine;
- b)del ruolo, dei capi di imputazione e dell'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;
- c)delle fonti e tecniche di finanziamento dell'attivita' terroristica;
- d)degli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati;
- e)di ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno. Alla proposta di cui al comma 2 sono allegati copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa, anche in lingua inglese, corredata, nei casi di cui all'articolo 4-ter, dagli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione. Alla proposta sono, altresi', allegate le schede dei soggetti di cui si chiede l'inserimento nelle liste di cui al presente decreto, contenenti:
- a)le generalita';
- b)i rapporti di parentela;
- c)il luogo di residenza e di domicilio;
- d)i precedenti penali e di polizia. 4. Il Comitato puo' richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.)) 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
6Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Testo vigente dal 4 luglio 2017
