Art. 4-quinquies — Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste e aggiornamenti
(( Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, rendendo noti i seguenti elementi:
- a)la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
- b)le misure di congelamento loro imposte;
- c)gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;
- d)i casi in cui e' possibile chiedere la cancellazione dalle liste;
- e)l'autorita', nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;
- f)i presupposti e le modalita' per richiedere l'autorizzazione in deroga;
- g)le autorita', nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati. La Segreteria del Comitato comunica a tutte le Amministrazioni rappresentate in seno al Comitato medesimo l'avvenuto inserimento nelle liste del nominativo di individui o entita'. L'UIF cura la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali. 4. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste, il Comitato riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali, sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze.)) 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
6Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Testo vigente dal 4 luglio 2017
