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Miscellanea
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE
- Aggiornato al
- 24 gennaio 2026
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 64
- Art. 1Definizioni
- Art. 2Finalità e ambito di applicazione
- Art. 3Comitato di sicurezza finanziaria
- Art. 4Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
- Art. 4-bisMisure di congelamento nazionali
- Art. 4-terProposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione europea
- Art. 4-quaterProcedimento di designazione
- Art. 4-quinquiesNotifica di avvenuta iscrizione nelle liste e aggiornamenti
- Art. 4-sexiesProcedura di cancellazione dalle liste
- Art. 4-septiesProcedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche
- Art. 5Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche
- Art. 6Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri
- Art. 7Obblighi di comunicazione
- Art. 8Obblighi di segnalazioneabrogato
- Art. 9Compiti della Banca d'Italiaabrogato
- Art. 10Unità di informazione finanziaria per l'Italia
- Art. 11Nucleo speciale di polizia valutaria
- Art. 12Compiti dell'Agenzia del Demanio
- Art. 12-bisGestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento
- Art. 13Disposizioni sanzionatorie
- Art. 13-bisMisure ulteriori
- Art. 13-terCriteri per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 13-quaterProcedimento sanzionatorio
- Art. 14Strumenti di tutela
- Art. 15Copertura Finanziaria
- Art. 16Disposizioni transitorie e finali
