(( I soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato. 3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.)) 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231

1

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 ha disposto (con l'art. 67, comma 2) che "All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto."

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

6

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Testo vigente dal 4 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2012 al 4 luglio 2017. 85 parole tolte, 97 parole aggiunte in 4 capoversi.

I soggetti tolto: indicati nell'articolo 2 aggiunto: obbligati ai sensi del decreto legislativo tolto: 20 febbraio 2004 aggiunto: 21 novembre 2007, n. tolto: 56, devono:

tolto: a) comunicare all'Unita' di informazione finanziaria aggiunto: 231, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, aggiunto: delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui tolto: all'articolo 4 aggiunto: gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economichetolto: , le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;

tolto: b) comunicare all'Unita' di informazione finanziaria le operazioni, iaggiunto: . I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile tolto: riconducibile aggiunto: riconducibili ai soggetti designatitolto: ;

tolto: c) comunicare all'Unita' di informazione finanziaria, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti aggiunto: ovvero a quelli in via di designazione tolto: in base adaggiunto: , anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato. tolto: Per le risorse economiche aggiunto: 3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al tolto: comma 1 devono essere aggiunto: presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale aggiunto: di polizia valutaria della Guardia di finanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

    Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109~art7 · fonte del testo

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