Art. 4-ter — Proposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione europea
(( Il Comitato puo' formulare alle competenti autorita' internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entita' da inserire nelle relative liste, sulla base delle informazioni fornite da autorita' internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il Comitato puo' altresi' condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti nelle liste di cui al comma 1, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai competenti organismi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea. 4. Nei casi di cui al presente articolo, il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali e comunitarie delle entita' e degli individui cittadini o residenti in Italia e ne da' loro comunicazione secondo quanto disposto dall'articolo 4-quater.)) 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
6Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Testo vigente dal 4 luglio 2017
