Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorita' di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui ((agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel piu' breve termine indicato dall'autorita' di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessita'. Il decreto di riconoscimento e' comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al momento in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 10 ottobre 2023

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2017 al 10 ottobre 2023. 1 parola tolta, 8 parole aggiunte.

… fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui tolto: all'articolo aggiunto: agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quateraggiunto: , e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108~art4 · fonte del testo

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