Art. 21 — Operazioni sotto copertura
L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. Si applica l'articolo 20, comma 3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
