Art. 22 — Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro
Nei casi e con le modalita' stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorita' di emissione, puo' omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio. Si applica l'articolo 20, comma 3.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
