Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorita' giudiziaria italiana Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:
- a)l'autorita' che procede;
- b)l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
- c)i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
- d)la durata dell'intercettazione;
- e)i motivi che rendono necessaria l'attivita' di indagine richiesta. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno. Del rifiuto e' data immediata comunicazione all'autorita' di emissione a cura del procuratore della Repubblica. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita' di emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente:
- a)con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
- b)con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorita' di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorita' di emissione puo' richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
