Autorita' e procedure di esecuzione Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, sono autorita' di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 17), del regolamento, secondo le attribuzioni stabilite dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, il procuratore della Repubblica indicato al comma 1 e' autorita' competente ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, nonche' ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del medesimo regolamento. Nei casi di notifica, il procuratore della Repubblica informa, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e il procuratore generale presso la corte di appello, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cui trasmette copia dell'EPOC. Quando l'autorita' di emissione di un altro Stato membro richiede, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, salvo che sussista taluno dei motivi di rifiuto di cui al medesimo articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento, provvede, con decreto motivato al riconoscimento dell'ordine. Se ritiene che al riconoscimento deve provvedere un altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, dispone l'esecuzione dell'ordine con decreto motivato contenente i dati e le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, trasmette la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, che autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione e' regolato dalla legge italiana.

Testo vigente dal 15 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;215~art6 · fonte del testo

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