Art. 2-bis — Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza
Per la medesima finalita', di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i piu' elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicita' dei sistemi informativi, nonche' a fini di contrasto della criminalita' informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' inserito il seguente: "4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale". All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) e' inserita la seguente: "n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124". Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,";
- b)all'articolo 371-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo";
- c)all'articolo 724, comma 9, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis";
- d)all'articolo 727, comma 8, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,". All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita', anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali";
- 2)dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: "b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita', anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali";
- b)al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";
- c)al comma 8, secondo periodo, le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis". All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,". 6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,"
Testo vigente dal 10 ottobre 2023
