Art. 21 — Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «Le Autorita' ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome, le autorita'», le parole: «PFAS-totale,» sono soppresse e dopo le parole: «somma di PFAS» sono inserite le seguenti: «, somma di 4 PFAS,»;
- b)al comma 2, le parole: «a decorrere dal 12 gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 13 gennaio 2026»;
- c)dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA). 2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
