All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera b), dopo le parole: «distribuzione del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio» e dopo le parole: «rete del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
  • b)alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle designazioni delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti specificato»;
  • c)la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita' distributiva aperta al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;»;
  • d)alla lettera l), le parole: «"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale" (EGATO)» sono sostituite dalle seguenti: «"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)"»;
  • e)alla lettera n):
  • 1)al primo periodo, le parole: «una rete di distribuzione idrica» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' sistemi di fornitura idro-potabile»;
  • 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. E' altresi' considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale fornitore di acqua.»;
  • f)alla lettera p), le parole: «delle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «idrico primario» e le parole: «sono altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua;» sono soppresse;
  • g)alla lettera u), dopo le parole: «della qualita'» sono inserite le seguenti: «e della quantita'», le parole: «per monitoraggio operativo si intende» sono sostituite dalle seguenti: «per "monitoraggio operativo" si intende» e dopo le parole: «poste in essere» sono inserite le seguenti: «dal gestore idro-potabile»;
  • h)la lettera z) e' sostituita dalla seguente: «z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, di seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle disposizioni del presente decreto; tale soggetto puo' essere il produttore o il suo rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;»;
  • i)alla lettera bb), numero 2), dopo le parole: «che include il prelievo,» sono inserite le seguenti: «l'adduzione,»;
  • l)alla lettera cc), dopo le parole: «La responsabilita' del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
  • m)alla lettera ii), dopo le parole: «un'area» sono inserite le seguenti: «definita dal gestore idro-potabile»;
  • n)dopo la lettera ii), sono aggiunte, le seguenti: «ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di merce che e' stata fabbricata o confezionata in condizioni identiche, in un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo definito; al lotto viene assegnato un "numero di lotto" che identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate, le fasi produttive e i controlli svolti;
  • ii-ter)"apparecchiatura di trattamento dell'acqua": dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;
  • ii-quater)"prodotto": un oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano composto con materiali finali e destinato a essere immesso sul mercato;
  • ii-quinquies)"approvvigionamento idrico primario": insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di impiego dell'acqua.».

Testo vigente dal 4 luglio 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102~art1 · fonte del testo

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