Art. 14 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
All'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»;
- b)al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al rischio» sono inserite le seguenti: «per la popolazione esposta».
Testo vigente dal 4 luglio 2025
