Art. 10 — Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti
Salvo casi di indifferibilita' e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre e' sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
- a)comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b)comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- c)comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- d)inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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