All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 538:
  • 1)nel primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta";
  • 2)la lettera f) e' soppressa;
  • b)al comma 539:
  • 1)il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo.";
  • 2)dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
  • c)dopo il comma 539 e' inserito il seguente: "539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.";
  • d)al comma 540, dopo l'ultimo periodo e' inserito il seguente: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito,". All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse;
  • b)i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.

Testo vigente dal 7 ottobre 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32442/2025

    12 dicembre 2025

    In tema di riscossione mediante ruolo, la sospensione di cui all'art. 1, comma 538, lett. f) della l. 228 del 2012, ratione temporis vigente, non si estende ai vizi dell'attività riscossiva attribuibili all'agente della riscossione, essendo rilevanti solo quelli relativi alla pretesa originaria dell'ente creditore, il cui accertamento è demandato al giudice del merito, tenuto a verificare la portata della dichiarazione volta alla sospensione e all'annullamento delle cartelle di pagamento e la sua ascrivibilità a una delle ipotesi normativamente previste.

    Art. 1

    Rassegna di dicembre 2025, p. 177 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13501/2025

    20 maggio 2025

    In tema di riscossione delle imposte, la domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012, al fine di essere idonea a determinare l'effetto sospensivo in attesa della riposta da parte del creditore della pretesa fiscale, deve essere tempestivamente depositata rispetto al termine di novanta giorni fissato dalla predetta norma e deve contenere la specifica richiesta del contribuente di sospensione del procedimento di riscossione, non potendo ritenersi equipollente a tali fini una generica istanza di annullamento d'ufficio della pretesa creditoria.

    Art. 1

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 378 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159~art1 · fonte del testo