Art. 338 — Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](articolo 10 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)
[2]1. Salvo casi di indifferibilita' e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre e' sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
- a)comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276;
- b)comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245;
- c)comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 244.
- d)inviti all'adempimento di cui agli articoli da 112 a 114. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 339 e articolo 340.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
