Art. 11 — Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
Con effetto dal 2 maggio 2024, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «((31 ottobre))»;
- b)all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno del ((decimo mese))»; Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. Con effetto dal ((15 aprile)) 2025, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il ((15 aprile)) ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il ((15 aprile)) e il ((31 ottobre)) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le societa' o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il ((15 aprile)) e il ((31 ottobre)) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle societa' presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal ((15 aprile)) dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del ((decimo mese)) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»;
- b)all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il ((15 aprile)) e il 31 ottobre di ciascun anno».
Testo vigente dal 6 agosto 2024
