Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti (articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
[2]1. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita' di accesso, ispezione e verifica, nonche' delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
