Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/1999

Altra decisione · depositata il 10/05/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28

marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), con riferimento

all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla

riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza

sociale), come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale

n. 495 dell'anno 1993 e degli artt. 23, secondo comma, e 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e

sul funzionamento della Corte costituzionale), promossi con 3

ordinanze emesse il 1 aprile (2 ordinanze) ed il 23 aprile 1996 dal

pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 524, 525 e 720

del registro

ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, nn. 25 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, di Marchesini Antonia

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di tre giudizi, instaurati per ottenere la

ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.

495 del 1993 della Corte costituzionale, il pretore di Brescia, con

altrettante ordinanze di identico contenuto (emesse, le prime due il

1 aprile e la terza il 23 aprile 1996), ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme

in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, le norme censurate si porrebbero in

contrasto: a) con gli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77, secondo

comma, e 136, secondo comma, Cost., non configurandosi il requisito

della necessità ed urgenza dell'intervento governativo, tale da

giustificare l'esclusione del normale iter parlamentare; b) con gli

artt. 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., in ragione della

lesione del diritto di azione e della giurisdizione del giudice

naturale precostituito per legge, inferta dalla previsione

dell'estinzione dei giudizi e dell'inefficacia dei provvedimenti

giudiziali non ancora passati in giudicato; c) con l'art. 81, quarto

comma, Cost., per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria

relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001; d) con l'art. 3 Cost., a

cagione della irragionevolezza della previsione delle modalità di

estinzione del credito e delle numerose lacune ed imprecisioni

contenute nell'intera normativa de qua; e) con gli artt. 1, primo

comma, 4, 35 e 36 Cost., in ragione della sancita compensazione delle

spese di lite nelle cause in corso, che priva i difensori antistatari

delle parti del corrispettivo per la relativa prestazione

professionale;

che con le due ordinanze emesse il 1 aprile 1996 il pretore a quo

ha, altresì, sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla

riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza

sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 di questa

Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo), per

violazione dell'art. 81 Cost., a causa dell'omessa copertura

finanziaria degli oneri nascenti da tale decisione, nonché degli

artt. 101, 104, primo comma, e 136, primo comma, Cost., potendo il

loro carattere - definito "legislativo" - far considerare il giudice

privato del suo potere di interpretare la legge;

che, in relazione alle predette censure, egli ha quindi sollevato

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e

sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli

artt. 101, 104, primo comma, 111, 134, 136, primo comma, e 137, primo

comma, Cost., in quanto dette norme, nel fissare rispettivamente il

momento temporale di efficacia delle sentenze della Corte e le

condizioni di accesso al sindacato di legittimità costituzionale -

in particolare imponendo il requisito della rilevanza della questione

nel giudizio a quo -, risulterebbero lesive del dettato

costituzionale e comunque limitative della possibilità per il

giudice di sollevare questioni, "l'oggetto delle quali sia solo

concorrente nella decisione della causa";

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi

per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle sollevate

questioni;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 525 del 1996, si è

costituita anche la ricorrente nel processo a quo la quale ha

concluso per l'accoglimento delle questioni relative alla normativa

di cui al d.-l. n. 166 del 1996, e per l'infondatezza delle altre

questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato d.-l. n. 166 del 1996, non

convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.

295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti

le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi

dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la

successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e

183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa

decretale;

che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo

denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante

emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in

contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448

ha, altresì, previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo

d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995

(art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al

pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche

allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo

1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere

ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni

(cfr. ordinanza n. 31 del 1999), a prescindere peraltro dalle

prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme

sul funzionamento della Corte e sulla proposizione dei giudizi

davanti ad essa (cfr. ordinanza n. 130 del 1997);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari