Art. 13-bis — Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso

((All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso".)) ((Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Testo vigente dal 2 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84~art13bis · fonte del testo

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