Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1973 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, secondo

comma, del codice di procedura penale, nonché del combinato disposto

degli artt. 301, secondo comma, del predetto codice e 206, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio

1971 dal giudice istruttore del tribunale di Tolmezzo nel procedimento

penale a carico di Pupin Luciano ed altri, iscritta al n. 52 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, nel corso di

vari procedimenti penali, concernenti alcuni la revoca

dell'internamento, provvisoriamente disposto, in manicomio giudiziario

o in casa di cura e custodia, altri l'applicazione, su istanza del

P.M., di analoghe misure a carico di imputati risultanti affetti da

psicopatie, ubriachezza abituale o intossicazione alcoolica, con

ordinanza 9 gennaio 1971, di ufficio ha sollevato la questione di

legittimità dell'art. 301, secondo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 111 e 24, secondo comma, della

Costituzione. Sotto il primo profilo ha osservato che la norma, nella

parte in cui stabilisce che contro il decreto di applicazione

provvisoria della misura di sicurezza l'interessato non può proporre

reclamo, contrasta con il precetto costituzionale che, contro i

provvedimenti restrittivi della libertà personale, dichiara essere

sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

In contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost, inoltre, la stessa

norma dispone che le misure di sicurezza dell'internamento in manicomio

giudiziario o in casa di cura e custodia possono provvisoriamente

essere ordinate anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o della

emissione di un mandato:

ancor prima, quindi, della formulazione del capo di imputazione ed

anche dell'avviso di procedimento.

Risulterebbe così elusa, si assume, ogni garanzia del

contraddittorio, tanto più che non sarebbe prescritta la preventiva

nomina del difensore.

Sotto altro aspetto, si aggiunge nell'ordinanza, il sistema

previsto dal combinato disposto degli artt. 301 del codice di procedura

penale e 206, secondo comma, del codice penale contrasterebbe con

l'art. 13, quinto comma, della Costituzione, atteso che, pur importando

le misure di sicurezza previste dalla seconda di dette norme,

restrizione della libertà personale, tuttavia non ne sarebbero

stabiliti i limiti massimi di durata in analogia con quanto previsto

per la carcerazione preventiva.

Non sarebbe neppure prescritto il riesame della pericolosità allo

scadere di un termine massimo ragionevole e si renderebbe possibile il

protrarsi dell'internamento per lungo tempo, posto che non risulterebbe

sancito l'obbligo di revocare la misura di sicurezza non appena venga a

cessare la pericolosità medesima.

Davanti a questa Corte, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello

Stato ha richiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

In riferimento all'art. 111 Cost., l'Avvocatura palesa anzitutto

dubbi circa l'applicabilità del ricorso per cassazione al

provvedimento in esame, che definisce sostanzialmente amministrativo,

in quanto diretto all'applicazione di misura amministrativa di

sicurezza. Considerandone, tuttavia, il contenuto restrittivo della

libertà personale, seppure "in via soltanto strumentale" e per

finalità "terapeutiche" rispondenti anche all'interesse dell'imputato,

assume che l'immediata applicazione dell'art. 111, secondo comma,

Cost., nei limiti del sindacato di legittimità, e con esclusione

dell'impugnazione per motivi di merito, costituisce dato normativo già

acquisito ed operante nell'ordinamento positivo.

Circa la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.,

l'Avvocatura sostiene che il diritto di difesa dovrebbe ritenersi

costituzionalmente garantito soltanto nel giudizio sull'imputazione e

non ai fini dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza.

Nel caso, tuttavia, si ritenesse che anche a quei fini la difesa

deve essere assicurata, potrebbe trovarsi rimedio con ricorso analogico

all'art. 636 c.p.p., ritenendosi che il giudice abbia il dovere di

invitare la persona da sottoporre a misura di sicurezza a fare le

dichiarazioni che ritiene opportuno nel suo interesse,

indipendentemente dall'interrogatorio richiesto nel corso

dell'istruzione formale.

In ordine all'ultima censura, l'Avvocatura replica che la natura e

lo scopo dell'internamento in casa di cura (o in manicomio

giudiziario), diversi da quelli della carcerazione preventiva, ne

escluderebbero la durata illimitata, implicando, al contrario (nel

rispetto del precetto costituzionale richiamato), l'obbligo del giudice

di riesaminare le condizioni medico- legali del soggetto e di revocare

la misura predetta non appena si accerti essere mutate le condizioni

stesse e venuti meno, quindi, i presupposti che ne richiesero

l'imposizione. Considerato in diritto :

1. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, nel

corso di vari procedimenti penali a carico di imputati di reati contro

il patrimonio e contro l'assistenza familiare, infermi di mente o

dediti ad ubriachezza abituale o affetti da intossicazione alcoolica,

per i quali occorreva decidere circa l'applicazione provvisoria della

misura di sicurezza del manicomio giudiziario o dell'internamento in

casa di cura e di custodia, ha sollevato le questioni di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 301, secondo comma, ultima parte, c.p.p., in quanto

esclude la "facoltà di reclamo" dell'interessato contro il

provvedimento di provvisoria applicazione di alcuna delle predette

misure detentive di sicurezza, e ciò in riferimento all'art. 111,

secondo comma, della Costituzione, concernente l'impugnabilità per

cassazione di tutti i provvedimenti sulla libertà personale;

b) della stessa norma, nella parte in cui prevede che le predette

misure possono essere disposte provvisoriamente "anche prima

dell'interrogatorio dell'imputato o della emissione di un mandato",

senza la preventiva designazione di un difensore e prima della

contestazione dell'accusa o della comunicazione giudiziaria circa il

procedimento in corso. Ciò in contrasto con la garanzia della difesa

prevista dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

c) della normativa risultante dal combinato disposto degli artt.

301, secondo comma, c.p.p. e 206, secondo comma, c.p. che importerebbe

violazione dell'art. 13, quinto comma, Cost. giacché non indica i

limiti massimi di durata della misura di sicurezza detentiva

provvisoriamente applicata o, quanto meno, il termine massimo per il

riesame della pericolosità dell'internato da parte dello stesso

giudice.

2. - La prima questione sub a) risulta sollevata nel corso

dell'istruzione formale ma prima della pronunzia, da parte del giudice,

del provvedimento di cui si censura la non impugnabilità.

Senonché, posta nei detti termini la questione appare chiaramente

inammissibile per difetto di rilevanza, non do vendo il giudice a quo

fare applicazione della norma che esclude la reclamabilità del

provvedimento.

Ne consegue che la questione appare priva dei caratteri di

necessaria e concreta pregiudizialità ed incidentalità richiesti

dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. - È invece rilevante e fondata la diversa questione sub b).

Non pare dubbio che la disposizione dell'art. 301, secondo comma,

c.p.p. violi la garanzia della difesa, nella parte in cui prevede

l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza anche prima della

contestazione dell'accusa, che avvenga sia nel corso

dell'interrogatorio dell'imputato o mediante la notificazione di un

mandato enunciante l'imputazione e, giusta l'ordinanza, anche prima che

all'imputato sia data comunicazione del procedimento. Ipotesi tutte

nelle quali risulterebbe, per giunta, leso il diritto all'esercizio

della difesa tecnica, non essendo neppure richiesta la designazione e

l'assistenza del difensore.

La tutela del diritto di difesa, invero, quale diritto di

partecipare personalmente o a mezzo di difensore alla formazione del

convincimento del giudice, non può sicuramente subire limitazione,

quando il diritto stesso sia preordinato alla tutela della libertà

personale.

Né la finalità di prevenzione speciale che è propria del

provvedimento previsto dall'art. 301 c.p.p., in connessione con l'art.

206 c.p., né l'interesse pubblico che ne costituisce il fondamento,

possono legittimare il sacrificio del diritto garantito dall'art. 24,

secondo comma, della Costituzione. E tale garanzia va, dunque,

riaffermata nel procedimento di applicazione provvisoria della misura

di sicurezza detentiva, così come è stata enunciata con le sentenze

n. 168 del 1972 e n. 53 del 1968 in riferimento al procedimento per

l'esecuzione delle misure di sicurezza disposte in via definitiva con

sentenza, ai sensi degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura

penale.

4. - È per contro infondata la questione sub c).

Nel prospettarne i termini il giudice a quo ha impropriamente

richiamato i principi inerenti alla disciplina della carcerazione

preventiva, obliterandone i caratteri differenziali. Questa Corte, per

vero, ha già ricordato, con le sentenze numeri 64 e 96 del 1970 che le

misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze diverse da quella

tipicamente processuale della custodia preventiva, sicché ad esse non

è applicabile il principio contenuto nell'art. 13, quinto comma, della

Costituzione.

Il che, peraltro, non comporta l'assenza di garanzie per

l'imputato. Basti ricordare che nello stesso ordinamento processuale

penale sono operanti rimedi mediante i quali è apprestata tutela alla

libertà dell'imputato contro misure restrittive, che, nel corso del

procedimento, si palesino illegittime.

La durata della misura di sicurezza disposta nell'istruzione

penale, deve ritenersi connessa al perdurare dello stato di

pericolosità, il cui accertamento va obbligatoriamente rinnovato dal

giudice quando se ne manifestino le esigenze nel corso della stessa

fase processuale.

E quando egli ritenga l'imputato non più socialmente pericoloso,

ai sensi dell'art. 206 c.p., gli è imposto di revocare la misura già

disposta. All'imputato medesimo, inoltre, deve ritenersi conferita la

potestà di sollecitare gli opportuni accertamenti ed i conseguenti

provvedimenti del giudice, con le garanzie inerenti alla tutela

giurisdizionale.

Né va trascurato che il provvedimento del giudice istruttore

rimane caducato per effetto della pronuncia nel giudizio di primo

grado, a seguito della quale possono avere applicazione immediata

soltanto i provvedimenti eventualmente contenuti nella sentenza a norma

degli artt. 479, 485 e 486 del codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 301, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non consente facoltà di reclamo contro i

provvedimenti del giudice istruttore concernenti l'applicazione di

misure di sicurezza, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal

giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che

le misure di sicurezza possono essere provvisoriamente ordinate dal

giudice istruttore anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o

dell'emissione di un mandato;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 301, secondo comma, del codice di

procedura penale e 206, secondo comma, del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, con la

predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - giovanni BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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