Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480 cod. civ.

(Accettazione dell'eredità - Prescrizione), promosso con ordinanza

emessa il 18 maggio 1976 dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel

procedimento civile vertente tra Caparra Francesco ed altri e Romeo

Domenico ed altri iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1976.

Visti gli atti di costituzione di Caparra Francesco ed altri e di

Caparra Domenico (già Romeo Domenico) ed altri e l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella pubblica udienza dell'11 gennaio 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Vincenzo Mazzei per Caparra Francesco ed altri, l'avv.

Domenico Ambrosio per Caparra Domenico ed altri e l'avvocato dello

Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del giudizio d'appello avverso una sentenza emessa

dal Tribunale di Crotone - che aveva, tra l'altro, rigettato la domanda

in petizione d'eredità proposta da Romeo Domenico, Carmine Benedetto e

Fortunato nei confronti dei germani Caparra per difetto della qualità

di eredi legittimi dei primi, non essendo stato ancora accertato il

loro rapporto di filiazione naturale col de cuius Caparra Salvatore,

deceduto il 15 febbraio 1952 - la Corte d'Appello di Catanzaro -

considerato che nelle more dell'appello era passata in giudicato la

sentenza con la quale era stato dichiarato che gli attori erano figli

naturali di Caparra Salvatore, ma che erano trascorsi più di dieci

anni dalla data d'apertura della successione - ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 480 cod. civ., in riferimento

all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che per i figli

naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità

decorra dal giorno della dichiarazione giudiziale di paternità

anziché da quello dell'apertura della successione.

2. - Premesso che le due deroghe contemplate dal secondo e dal

terzo comma della disposizione impugnata per gli istituiti sotto

condizione e per i chiamati ulteriori (nei confronti dei quali il

termine di prescrizione decennale decorre rispettivamente dal giorno in

cui si è avverata la condizione o è venuto meno l'acquisto ereditario

dei precedenti chiamati) sono insuscettibili, per il loro carattere

eccezionale, di applicazione analogica o d'interpretazione estensiva,

il giudice a quo osserva che neppure può nella specie ritenersi

applicabile la norma di cui all'art. 2935 cod. civ. - che prevede la

decorrenza della prescrizione "dal giorno in cui il diritto può essere

fatto valere" -, stante la portata generale del principio, valido solo

quando manchino espresse e difformi statuizioni normative che fissino

una diversa decorrenza del termine prescrizionale in determinate

materie; statuizioni che, in subjecta materia, sono appunto quelle

concernenti gli istituiti sotto condizione e i chiamati ulteriori,

talché deve ritenersi esclusa ogni possibilità d'interferenza della

generale disposizione indicata.

Estranee al problema della decorrenza del termine fissato per la

accettazione dell'eredità devono poi ritenersi, continua l'ordinanza,

le disposizioni di cui all'art. 715 cod. civ. (che solo vieta la

divisione in pendenza del giudizio sulla filiazione naturale di colui

che, in caso di esito favorevole del giudizio stesso, sarebbe chiamato

a succedere) ed alla legge n. 1047 del 1971 (che s'è limitata a

restituire in termini per due anni, a decorrere dalla data di entrata

in vigore, i nati prima del 1 luglio 1939 in ordine all'azione per la

dichiarazione giudiziale di paternità), le quali non hanno inciso

sulla disciplina dettata dall'art. 480 cod. civ. Ad analoghe

conclusioni dovrebbe infine pervenirsi per quel che concerne gli artt.

230 e 232 della l. 19 maggio 1975, n. 151 (nuovo diritto di famiglia)

che, pur conferendo efficacia retroattiva alla nuova disciplina sul

riconoscimento e sulla dichiarazione di filiazione naturale, non

incidono tuttavia sulla decorrenza del termine di prescrizione posto

dalla disposizione impugnata.

Alla stregua di siffatta interpretazione delle norme citate, alla

Corte d'appello di Catanzaro non par dubbio che la decorrenza del

termine di prescrizione dal giorno dell'apertura della successione

anche nei confronti dei figli naturali non ancora giudizialmente

dichiarati tali e, quindi, non in condizioni di poter esercitare il

diritto di accettare l'eredità, contrasti col principio di

ragionevolezza ed integri una disparità di trattamento in relazione a

quanto previsto per le altre due categorie di soggetti contemplate dal

secondo e terzo comma dello stesso art. 480 cod. civ., essendo a tutti

comune l'esigenza logica di far coincidere il dies a quo del termine di

prescrizione "con quello in cui si acquista la qualità di chiamati e

diventa in conseguenza giuridicamente possibile l'accettazione".

D'altro canto, non sembra al giudice a quo che possa condividersi

la tesi secondo la quale "la disuguaglianza non discenderebbe dall'art.

480, bensì dalla negligenza dei vocati, che si determinano ad

esercitare il diritto di accettazione molti anni dopo che la

Costituzione avrebbe consentito di conseguire lo status di figli

naturali". E ciò, sia perché il ritardo con cui può intervenire la

dichiarazione non è sempre collegabile all'inerzia degli interessati,

ma ben può dipendere da fattori indipendenti dalla loro volontà, sia

perché ai nati anteriormente al 1 luglio 1939 non può certo

imputarsi di non aver tempestivamente rilevato l'illegittimità

costituzionale (dichiarata con sent. n. 7 del 1963) dell'art. 123,

primo e secondo comma, disp. att. cod. civ., il quale nella specie

rendeva improponibile l'azione.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, e si sono

costituite entrambe le parti private.

4. - In atto d'intervento l'Avvocatura, dopo aver preliminarmente

rilevato che, nonostante taluni dissensi espressi dalla dottrina, la

giurisprudenza pacificamente ritiene che il termine fissato nell'art.

480 sia di prescrizione e non di decadenza, nega che la limitata

applicazione che in effetti deve riconoscersi in materia alla norma

generale di cui all'art. 2935 c.c. comporti l'ineluttabile verificarsi

della prescrizione col decorso del termine di dieci anni dall'apertura

della successione, con le sole eccezioni poste dal secondo e terzo

comma della norma denunziata.

Sicuramente, ad esempio, il termine non corre contro il nascituro

non concepito ed il concepito non ancora nato, ed è sospeso per le

cause attinenti alla condizione del titolare di cui all'art. 2942 c.c.

E se l'interruzione della prescrizione viene solitamente esclusa, ciò

dipende non già dall'inconcepibilità teorica dell'interruzione,

bensì dalla considerazione che l'atto potenzialmente interruttivo si

risolverebbe in realtà in un'accettazione tacita ex art. 476 c.c.;

onde in tutti i casi in cui non fosse possibile l'accettazione tacita

ben potrebbe farsi luogo ad interruzione. Alla stregua di tali

considerazioni, l'atto giudiziale diretto al riconoscimento della

qualità di erede (nella specie, la domanda d'accertamento della

paternità) potrebbe considerarsi come equipollente dell'accettazione

(o come sospensivo) o interruttivo della prescrizione. D'altro canto,

l'art. 715 c.c. prevede espressamente l'ipotesi che tra i chiamati

all'eredità vi siano soggetti che temporaneamente non possono

esercitare il diritto; e se è innegabile che la norma concerne la

divisione, essa tuttavia "giova ad interpretare l'art. 480 c.c. nel

senso che il termine di prescrizione ammette nelle stesse situazioni la

conservazione del diritto di accettare l'eredità, necessariamente

preliminare alla divisione". Inoltre, la possibilità che in

situazioni assimilabili a quella in esame l'accettazione venga espressa

subordinatamente all'avverarsi dell'evento che, con efficacia ex tunc,

la perfeziona - come accade per le persone giuridiche non ancora

riconosciute, che possono dichiarare di accettare l'eredità attraverso

l'organo che provvisoriamente ne ha l'amministrazione, subordinatamente

al futuro riconoscimento ed alla futura autorizzazione ad accettare

(artt. 17, 473 e 600 cod. civ.), che pur possono intervenire dopo la

scadenza del decennio dall'apertura della successione - potrebbe

consentire di ritenere che l'accettazione possa essere espressa

subordinatamente al futuro acquisto della qualità di chiamato a

succedere.

In definitiva sussisterebbero molteplici alternative ermeneutiche

per ritenere tutelata dall'ordinamento la posizione del figlio naturale

la cui filiazione sia in corso di riconoscimento, talché non si

porrebbe il problema della legittimità costituzionale dell'art. 480

c.c.

Ma, continua l'Avvocatura, quand'anche fossero esatte le premesse

da cui muove l'ordinanza di rinvio, la questione sarebbe comunque

infondata. Invero, le situazioni degli istituiti sotto condizione e dei

chiamati ulteriori, assunte dal giudice a quo come parametro

comparativo dell'addotta, ingiustificata disparità di trattamento,

presentano caratteristiche non assimilabili a quella del figlio la cui

filiazione naturale non sia stata ancora giudizialmente dichiarata,

essendo la condizione un evento sottratto alla disponibilità degli

interessati (mentre l'iniziativa per la dichiarazione di paternità è

in potere della parte) ed i chiamati ulteriori ricevendo tutela solo in

quanto l'accettazione dei precedenti - che essi hanno l'onere di

sollecitare con l'actio interrogatoria di cui all'art 481 c.c. - abbia

successivamente perduto effetto. Non potrebbe quindi consentirsi di

travolgere una norma posta a tutela della certezza del diritto sulla

base di un raffronto fra situazioni assai diverse, anche se ciascuna

meritevole di considerazione in via autonoma.

Infine, si conclude in atto d'intervento, se deve convenirsi che la

situazione in esame è estranea all'ambito direttamente applicativo

della l. 23 novembre 1971, n. 1047, deve anche rilevarsi "che gli

effetti della dichiarazione di paternità così ottenibile si

ripercuotono sicuramente sul diritto successorio, sì che le pretese

che possono farsi valere devono trovare la loro regolamentazione nella

legge vigente indipendentemente da una pronuncia sulla legittimità

costituzionale dell'art. 480 c.c.".

5. - La difesa dei germani Caparra, originari convenuti, ha

preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione, siccome

per la prima volta sollevata in comparsa conclusionale, in manifesta

violazione degli artt. 190 e 359 c.p.c., che non consentono che le

comparse successive alla rimessione della causa al collegio contengano

conclusioni diverse da quelle fissate dinanzi all'istruttore. Del

resto, l'art. 24 della l. 11 marzo 1953, n. 87, nel consentire che

l'eccezione di incostituzionalità sia sollevata in ogni grado di

giudizio, afferma pure che l'eccezione respinta in un grado di

giudizio, deve essere riproposta "all'inizio di ogni grado" ulteriore,

così ammonendo che vanno rispettate le regole del contraddittorio; il

che, nella specie, non sarebbe avvenuto.

Né varrebbe obiettare che la questione può essere sollevata dal

giudice anche d'ufficio, giacché l'art. 183 c.p.c., facendo obbligo

all'istruttore di indicare alle parti le questioni, rilevabili

d'ufficio, delle quali ritenga opportuna la trattazione, preclude

l'esercizio di tale potere da parte del collegio senza indicazione alle

parti.

Nel merito si assume l'infondatezza della questione. Anzitutto, si

osserva in memoria, esulerebbe dai poteri della Corte - e costituisce,

invece, prerogativa del legislatore ordinario - quello di creare una

nuova norma, stabilendo una terza eccezione alla regola generale

fissata dall'art. 480 c.c. In secondo luogo la posizione di coloro che

vengono giudizialmente dichiarati figli naturali del de cuius sarebbe

diversa da quella degli istituiti condizionali e dei vocati successivi,

nel primo caso difettando lo status di figlio naturale al momento

dell'apertura della successione, e, quindi, lo stesso nucleo

costitutivo della fattispecie della vocazione ereditaria, mentre negli

altri casi ne è solo procrastinata la efficacia.

Si conclude, quindi, "gradatamente, per l'irrilevanza, la

inammissibilità e l'infondatezza della proposta questione".

6. - La difesa degli originari attori, premesso che la prescrizione

postula l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e che

l'inerzia in tanto sussiste in quanto sia attuale il diritto, che nella

specie sorge con l'acquisizione dello status di figlio naturale,

rimette alla Corte costituzionale l'alternativa fra una pronunzia

correttiva dell'interpretazione posta a fondamento dell'ordinanza di

rinvio e la dichiarazione d'incostituzionalità.

Quel che alla difesa par certo è che agli attori non sia

ascrivibile alcuna inerzia colpevole neppure nella richiesta di

dichiarazione giudiziale della paternità, posto che prima della l. n.

1047 del 1971 la normativa vigente la vietava. E non potrebbe certo

sostenersi che, essendo stata quella normativa dichiarata

successivamente incostituzionale, gli interessati non avrebbero dovuto

omettere di rilevarne l'incostituzionalità, istando per la

dichiarazione giudiziale della paternità sin dall'entrata in vigore

della Costituzione. Anzitutto, invero, il contrasto dell'art. 123,

disp. trans. cod. civ., non era facilmente rilevabile; in secondo luogo

non esiste nella Carta una norma precettiva che imponga la

disapplicazione di una disposizione non ancora dichiarata

costituzionalmente illegittima.

Nel merito, una disparità di trattamento tra figli naturali

riconosciuti (come i convenuti) o dichiarati (come gli attori) sarebbe

stata respinta dalla stessa Corte con sent. n. 79 del 1969; mentre

l'addurre l'esigenza della "certezza del diritto" sotto l'aspetto

patrimoniale per suffragare l'intangibilità della norma, pare in

contrasto con la nuova legislazione sul diritto di famiglia, laddove

sono stati aboliti i limiti temporali alla ricerca giudiziale della

paternità.

Sembra in definitiva inammissibile che si tolleri una così marcata

disparità di trattamento fra chi, essendo stato riconosciuto prima

della morte del de cuius, abbia potuto ereditare ope legis, e chi,

avendo acquisito lo stesso status di figlio naturale solo in esito al

passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità, si

veda precluso il diritto di accettare per il già avvenuto decorso del

termine di prescrizione. Considerato in diritto :

1. - Devono anzitutto dichiararsi inammissibili, sia la

costituzione dinanzi a questa Corte dei fratelli Caparra (già Romeo)

Domenico, Carmine Benedetto e Fortunato, perché fuori termine - non

avendo pregio la motivazione, eccepita in udienza dal difensore, avv.

Domenico Ambrosio, della tardiva diffusione in loco della Gazzetta

Ufficiale -, sia l'intervento in questa sede di Caparra Antonietta

(già Maiorano), anch'essa figlia naturale del defunto Caparra

Salvatore, perché la predetta non era parte nel giudizio a quo, e

pertanto non ha legittimazione ad intervenire; tenuto conto che le

questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate,

anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, non ha parimenti

pregio l'eccezione di inammissibilità della questione de qua siccome

sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale.

Deve altresì rigettarsi l'eccezione di irrilevanza, formulata

dinanzi a questa Corte nella memoria del 29 dicembre 1982 dall'avv.

Vincenzo Mazzei, difensore dei fratelli Caparra, ed ulteriormente

svolta all'udienza. Secondo la suddetta difesa, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c., sollevata dalla Corte

di Catanzaro, sarebbe manifestamente irrilevante: essendo stata,

infatti, eccepita l'usucapione decennale, il giudice a quo avrebbe

dovuto pronunciarsi con sentenza su tale eccezione, che, stante il suo

carattere assorbente, avrebbe consentito, se riconosciuta fondata, di

decidere la lite indipendentemente da ogni questione di legittimità

costituzionale. Senonché questa Corte deve al riguardo limitarsi a

prendere atto che nell'ordinanza di rinvio la suddetta eccezione

risulta esplicitamente disattesa, e con la motivazione della carenza di

un titolo astrattamente idoneo a trasferire il dominio; un sindacato su

tal punto non rientra nella competenza del giudice delle leggi.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla

Corte d'appello di Catanzaro con ordinanza emessa il 18 maggio 1976

(r.o. 636/1976) consiste nell'assunto che l'art. 480 c.c., dopo avere

stabilito in via generale che "il diritto di accettare l'eredità si

prescrive in dieci anni" e che tale "termine decorre dal giorno

dell'apertura della successione", preveda due sole eccezioni: quella

dell'istituzione condizionale, in cui il termine decorre "dal giorno in

cui si verifica la condizione", e quella dei "chiamati ulteriori", per

i quali "il termine non corre... se vi è stata accettazione da parte

di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è

venuto meno". Il giudice a quo lamenta che un'analoga eccezione non sia

prevista anche per i soggetti che siano stati dichiarati figli naturali

del de cuius con sentenza passata in giudicato posteriormente al

decorso del termine decennale di prescrizione, benché si trovassero,

"al pari degli istituiti sub conditione e dei chiamati ulteriori, nella

posizione di non 'vocati ' e, come tali, nell'impossibilità" di

esercitare il diritto di accettare l'eredità entro il decennio

dall'apertura della successione. Rilevando pertanto tra i due casi

eccettivi previsti, da un lato, e quello non previsto, dall'altro lato,

"una disciplina normativa differenziata quanto alla decorrenza del

termine di prescrizione" e, quindi, la violazione del principio

d'eguaglianza (art. 3 Cost.), denunzia l'illegittimità costituzionale

dell'art. 480 c.c. "nella parte in cui non si prevede per i figli

naturali la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di

accettare l'eredità paterna dal giorno della dichiarazione giudiziale

di paternità".

3. - Ai fini della più chiara impostazione del problema, giova

tener presente la vicenda giudiziaria da cui ha tratto origine la

questione in oggetto, la quale, benché particolarmente annosa e

tormentata, si lascia tuttavia agevolmente compendiare: nel 1952,

decedeva in Ciro' tale Caparra Salvatore, nel possesso dei cui beni si

immettevano i quattro figli che il de cuius aveva riconosciuto. Nel

1965 - e perciò, tredici anni dopo il decesso del summenzionato

Caparra Salvatore, e due anni dopo la sentenza di questa Corte n. 7 del

1963, la quale aveva dichiarato illegittima l'improponibilità

dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti

dei nati anteriormente al 1 luglio 1939 (art. 123, primo e secondo

comma, disposizioni transitorie del codice civile) - tali Romeo

Domenico, Carmine Benedetto, Fortunato ed i figli di una loro sorella

premorta convenivano davanti al Tribunale di Crotone i figli

riconosciuti del defunto Caparra Salvatore per sentire dichiarare

giudizialmente che questi era il padre naturale anche di essi attori.

Nel 1972 - e perciò, a distanza di venti anni dall'apertura della

successione in parola - i suddetti Romeo proponevano azione in

petizione di eredità, chiedendo il riconoscimento del loro diritto

successorio e, quindi, tra l'altro, la dichiarazione di apertura della

successione, la divisione dei beni caduti in eredità, la collazione

dei beni ed i necessari provvedimenti cautelari.

Benché in prime cure dichiarati soccombenti, i Romeo poterono

giovarsi della rimessione in termini per la dichiarazione di

paternità, stabilita con la novella n. 1047 del 1971 nei riguardi dei

figli nati anteriormente al 1 luglio 1939, ed ottenere la sentenza con

cui veniva riconosciuto il loro status di figli naturali del defunto

Caparra Salvatore, del quale pertanto assunsero anch'essi il cognome.

In seguito alla produzione di tale sentenza, passata in giudicato nelle

more dell'appello proposto avverso il rigetto in primo grado della

domanda in petizione di eredità, la Corte di Catanzaro ha sollevato la

questione in esame, reputando che dalla sua soluzione "dipende la

decisione sulla validità dell'accettazione dell'eredità fatta dopo il

decennio dall'apertura della successione" da parte dei Romeo

"dichiarati figli naturali" nel corso del giudizio d'appello "e,

quindi, sulla loro legittimazione alla domanda di petizione".

4. - Con la sollevata questione, il giudice a quo chiede in effetti

che questa Corte integri l'art. 480 c.c., statuendo che anche per i

figli naturali, e perciò in aggiunta agli istituiti condizionali ed ai

chiamati ulteriori, il termine prescrizionale del diritto di accettare

l'eredità non decorre dal giorno dell'apertura della successione, come

seconda regola generale, bensì da quello della dichiarazione

giudiziale di paternità.

All'uopo, dopo avere preliminarmente osservato che le due sole

deroghe alla regola generale (istituzione condizionale e chiamati

ulteriori) sono insuscettibili, sia d'applicazione analogica, sia

d'interpretazione estensiva, "stante il loro carattere eccezionale",

esclude progressivamente che la decisione possa fondarsi sull'art.

2935 c.c. o sull'art. 715 stesso codice ovvero ancora sulla legge n.

1047 del 1971 o infine sul nuovo diritto di famiglia. In quanto al

principio, secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno

in cui il diritto può essere fatto valere" (art. 2935 c.c.), si

afferma nell'ordinanza che esso non è "valido... in materie

particolari", ove siano previste "espresse statuizioni normative di

diversa decorrenza", come sono quelle di cui al secondo e terzo comma

dell'art. 480 c.c., le quali hanno appunto una diversa decorrenza del

termine prescrizionale e perciò escludono implicitamente "la

possibilità d'interferenza, in materia d'accettazione di eredità,

della disposizione dell'art. 2935". Di nessuna utilità risulterebbe

altresì la norma, la quale considera come caso d'impedimento alla

divisione ereditaria "la pendenza di un giudizio sulla legittimità o

sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del

giudizio, sarebbe chiamato a succedere" (art. 715 c.c.), perché ivi

nulla è previsto "in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale

in questione". E per lo stesso motivo, cioè per la mancanza di alcuna

statuizione in deroga al termine per l'accettazione dell'eredità, non

gioverebbe far riferimento, né alla legge n. 1047 del 1971, né al

nuovo diritto di famiglia. A riguardo di quest'ultimo, anzi, la Corte

di Catanzaro rileva che l'art. 230, terzo comma, della legge 19 maggio

1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia), disponendo la

validità, "anche agli effetti delle successioni aperte prima" della

sua entrata in vigore, del "riconoscimento dei figli naturali, compiuto

prima di tale data", richiede il verificarsi di una delle tre

condizioni ivi previste: che i diritti succcessori "non siano stati

esclusi con sentenza passata in giudicato"; che non siano stati

"definiti con convenzione tra le parti"; che "siano trascorsi tre anni

dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere

alcuna ragione ereditaria sui beni della successione". Ebbene,

conclude il giudice a quo, nessuna di tali condizioni "innova il

principio concernente la decorrenza del termine di prescrizione ex art.

480 c.c.". Pertanto, non potendosi ritenere che la efficacia

retroattiva delle norme sul riconoscimento e sulla dichiarazione

giudiziale di paternità "si estenda agli effetti successori, perché

questi risultano "regolati in modo autonomo", si ottiene conferma che

tra i figli naturali non ancora riconosciuti o non ancora dichiarati

tali, da una parte, e gli istituiti sotto condizione ed i chiamati

ulteriori, dall'altra parte, si determinerebbe "una disparità di

trattamento, contrastante non solo col principio costituzionale

dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma anche con

l'esigenza di ragionevolezza".

5. - Gli argomenti sopra riassunti, nonostante la loro apparente

varietà, sono fondamentalmente riconducibili a tre motivi, peraltro

connessi tra loro: l'inestensibilità dell'art. 480, secondo e terzo

comma, c.c., oltre le eccezioni ivi espressamente previste;

l'inapplicabilità nella fattispecie del principio di cui all'art. 2935

c.c.; la mancanza dell'esplicita previsione di una diversa decorrenza

del termine prescrizionale, sia nell'art. 715 c.c., sia nella legge n.

1047 del 1971, sia nel nuovo diritto di famiglia (artt. 230 e 232 legge

19 maggio 1975, n. 151).

6. - Per quanto riguarda il motivo esposto per ultimo, il

ragionamento appare far perno su quei noti brocardi che, in seguito al

raffronto tra ciò che il legislatore ha detto e ciò che ha taciuto,

attribuiscono all'asserito silenzio il valore di omissione

intenzionale. E nella specie, dalla mancanza nella normativa sopra

indicata di un'esplicita e puntuale prescrizione di efficacia

retroattiva anche agli effetti successori si dedurrebbe la preclusione

all'interprete di riconoscere, relativamente al termine per l'esercizio

dell'azione in petizione di eredità, una decorrenza coincidente con

l'acquisto dello status di figlio naturale. Ma il criterio ermeneutico

di cui sopra è troppo malsicuro, e conseguentemente non può

riconoscersi piena attendibilità alla deduzione, ove non trovi

convalida nel sistema.

7. - Non può dirsi che ne siano una convalida gli argomenti

dedicati specificamente all'art. 480 c.c.

a) In primo luogo, il giudice a quo afferma che deroghe espresse ad

una regola generale non avrebbero capacità di espandersi a fattispecie

eccettive non previste, ancorché rivelino la medesima ratio. Si può

prescindere da tale argomento, che di per sé non è decisivo ed, anzi,

accresce il già consistente disputabile che si rinviene

nell'ordinanza; oltre tutto, non potrebbe ignorarsi l'opposta

concezione, secondo cui le norme in deroga darebbero a loro volta vita

ad un loro proprio sistema.

b) A conferma della fondatezza dell'argomento che precede e della

giustezza della sua applicazione all'art. 480 c.c., la Corte di

Catanzaro invoca una sentenza della Cassazione (10 giugno 1973, n.

274). Senonché tale pronuncia statuisce, sì, effettivamente - anche

se la controversia atteneva agli artt. 2941 e 2942 c.c. - la

tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione, ma

soggiunge, così precisando il proprio pensiero, che la legge, "per il

carattere di ordine pubblico dell'istituto", limita le cause sospensive

"a quelle che consistono in veri e propri impedimenti d'ordine

giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto". Del resto,

si tratta di un indirizzo ampiamente consolidato in materia di

prescrizione, cui non potrebbe pertanto disconoscersi il valore di

diritto vivente. Proprio con riguardo all'art. 2935 c.c., infatti,

risulta affermato da tempo e costantemente ribadito: che la

prescrizione "non può avere inizio in presenza di un impedimento

d'ordine giuridico all'esercizio del diritto" (Cass., 4 aprile 1949, n.

779); che "la disposizione dell'art. 2935 c.c.... va intesa nel senso

che la prescrizione non decorre, se esistono impedimenti legali" (Cass.

25 ottobre 1966, n. 2592); che un impedimento di fatto "è inidoneo a

fermare il corso della prescrizione, tale potere dovendosi riconoscere

soltanto alle cause giuridiche ostative all'esercizio del diritto"

(Cass. 3 aprile 1970, n. 896). Ma già anteriormente, cioè nella

relazione del Guardasigilli sul progetto dei primi due libri del

vigente codice civile, è dato leggere che la decorrenza del termine

prescrizionale è legata alla "possibilità giuridica di accettare

l'eredità".

c) Né appare maggiormente esatta l'affermazione - che pure è il

presupposto su cui si basa la denunzia di "una disciplina normativa

differenziata" -, secondo cui le due deroghe espressamente previste nel

secondo e terzo comma dell'art. 480 c.c. riguarderebbero soggetti "non

vocati" al pari dei soggeti tardivamente riconosciuti o dichiarati

figli naturali. Al contrario, il menzionato articolo costituisce ed

esaurisce l'ambito della vocatio, in cui rientrano, sia gli istituiti

sub condicione sia i chiamati ulteriori; questi, per letterale dettato

della stessa norma, quelli, per la logica della delazione condizionata.

Di conseguenza, non sembra corretto elevare le due fattispecie in

parola a tertium comparationis.

8. - In ordine, da ultimo, all'art. 2935 c.c. - a sensi del quale

"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può

essere fatto valere" -, il giudice a quo enuncia, come più sopra già

riportato, che il relativo "principio di portata generale è valido

quando manchino espresse statuizioni normative di diversa decorrenza in

materie particolari". E poiché materia particolare è il diritto

ereditario, e questo contiene appunto due espresse statuizioni di

diversa decorrenza, ne inferisce l'inapplicabilità del principio

generale al caso di specie. Ma si è già osservato più sopra che le

due statuizioni di cui all'art. 480, secondo e terzo comma,

costituiscono un ambito loro proprio - quello della vocatio - nel quale

non rientrano, e non possono farsi rientrare, i figli naturali che

ottengano la dichiarazione giudiziale di paternità posteriormente

all'apertura della successione, con conseguente incomparabilità tra

questi ultimi, da una parte, gli istituiti sub condicione ed i chiamati

ulteriori, dall'altra parte.

9. - Le considerazioni sopra esposte mostrano che, prestandosi la

normativa da applicare - in particolare, il combinato disposto degli

artt. 480 e 2935 c.c. - ad una interpretazione logico - sistematica

diversa dalla lettura che ne offre il giudice a quo, e potendosi

conseguentemente risolvere la controversia in base alla suddetta

interpretazione, non si configura la questione di legittimità

costituzionale sollevata dalla Corte di Catanzaro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c., sollevata dalla

Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 3 Cost. con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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