Codice penale

Art. 155 c.p. — Accettazione della remissione

[1]La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di accettare la remissione.

[2]La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

[3]Per quanto riguarda la capacita' di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

[4]Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facolta' di accettare la remissione e' esercitata da un curatore speciale.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 159/2026

    Questione infondata
    2 ottobre 2026

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 155 del codice penale e degli artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, del codice di procedura penale, nonché, in via subordinata, dell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica,…

    Art. 155 c.p. · Art. 554-ter c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art155 · fonte del testo

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