Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/06/1981 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del

codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 9 novembre

1977 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli, nel procedimento

penale a carico di Avagliano Vincenzo, iscritta al n. 579 del registro

ordinanze 1977 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53 del 1978.

Udito nel la camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di rapporto di P.G. del 29 maggio 1977, il Procuratore

della Repubblica di Napoli procedeva nei confronti di Avagliano

Vincenzo per il delitto di cui all'art. 337 c.p., in quanto costui,

mentre era ricoverato presso l'ospedale S. Gennaro dei Poveri di

Napoli (proveniente dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa)

aveva replicato con minacce all'invito del carabiniere che lo

piantonava a rientrare nella stanza a lui assegnata.

Nel predetto rapporto l'Avagliano era qualificato "detenuto" non

ostante che ne venisse riportata l'affermazione di essere pazzo e di

provenire dal manicomio di Aversa.

Nominato un difensore di ufficio all'imputato, il Procuratore della

Repubblica espletava l'interrogatorio per delegazione ed appurava poi,

tramite la direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa,

che egli era stato ivi internato dal 29 novembre 1976 a seguito di

proscioglimento per totale infermità di mente dal delitto di tentato

omicidio e che inoltre per altro reato (?)" era "stata applicata dal

magistrato (?) di Firenze la norma di cui all'art. 88 c.p.p.".

Nella nota della direzione sanitaria dell'ospedale psichiatrico

giudiziario si dava certo che l'Avagliano: "dal lato clinico, presenta,

fisicamente, disturbi ideativi con dissociazioni del pensiero, idee

persecutorie e di riferimento. Inoltre va incontro, per stimoli minimi

a reazioni esplosive con crisi clastiche che lo rendono pericoloso per

sé e per gli altri. Nei periodi intervallari è torpido, poco

comunicativo, con tendenza all'autismo".

Dal verbale di interrogatorio dell'imputato, assunto il 23 luglio

1977, risultava lo squilibrio dell'Avagliano, tanto che, al termine di

esso, l'Ufficio aveva ritenuto di dare atto che egli aveva "dimostrato

evidenti segni di squilibrio e di sconnessione nel modo di parlare e di

rispondere".

Sulla base di queste risultanze il P.M. formulava richiesta di

proscioglimento dell'Avagliano in quanto persona non imputabile per

vizio totale di mente, con ordine di ricovero in un manicomio

giudiziario per un tempo non inferiore a due anni. Il giudice

istruttore presso il tribunale di Napoli, rilevando che la suddetta

attività istruttoria non era stata preceduta da comunicazione

giudiziaria al tutore (peraltro non identificato) dell'incapace,

sollevava, con ordinanza del 9 novembre 1977, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304 c.p.p., in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

In punto di rilevanza, il G.I. osservava che, essendo la

comunicazione giudiziaria presupposto di validità degli atti

d'istruzione, dalla risoluzione di detta questione dipende la

valutazione circa la validità dell'interrogatorio dell'imputato -

espletato senza la comunicazione giudiziaria al suo legale

rappresentante - a sua volta condizionante la possibilità di emettere

valida sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 376 c.p.p.

Richiamando poi la sentenza n. 99/1975 con cui questa Corte ha

sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 c.p.p. - per

contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost.- nella parte in cui non

prevede che la comunicazione giudiziaria sia inviata, nell'ipotesi di

procedimento contro imputato minorenne, anche all'esercente la patria

potestà o la tutela sullo stesso, il G.I. osservava "che la questione

de qua non è dissimile da quella risolta con la citata sentenza,

riguardando anch'essa una estensione dell'obbligo di inviare la

comunicazione giudiziaria, imposta da una condizione d'incapacità

dell'imputato". La carenza di disciplina concernente l'infermo di

mente costituisce, secondo il giudice a quo, una menomazione del

diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., in

quanto questo "come la stessa Corte costituzionale ha sottolineato" "si

articola in due momenti essenziali: la difesa tecnica, cui attende il

difensore, e l'autodifesa, intesa come effettività di contraddittorio

tra accusa e difesa e concretantesi nella possibilità per l'imputato

di allegare, sin dal primo momento del procedimento, ogni mezzo di

prova che ritenga utile alla dimostrazione della propria innocenza".

Ora - osserva ancora il G.I. di Napoli - "la funzione della

comunicazione giudiziaria è proprio quella di consentire all'indiziato

o all'imputato di preparare per tempo la propria difesa, raccogliendo e

vagliando le prove atte a controbbattere le deduzioni dell'accusa. Essa

vale ad istituire il contraddittorio sin dall'inizio del procedimento,

in modo che l'imputato possa prendervi parte attiva, sia provvedendo

alla propria difesa tecnica, sia agendo perché siano rilevati

dall'autorità procedente tutti gli elementi che egli ritenga

favorevoli alla sua posizione. Una simile attività implica nel

soggetto la pienezza delle capacità psichiche, in modo che possa

rendersi conto in toto dell'importanza e della gravità degli atti

processuali e delle conseguenze che da essi e dal processo nel suo

insieme possono scaturire; richiede inoltre la capacità di vagliare

gli elementi di discolpa che si deducono, poiché solo in tal modo la

difesa potrà proficuamente svolgersi.

Deve riconoscersi che, come il minore, anche il folle non possiede

un simile grado di capacità e non può, quindi, idoneamente provvedere

da solo alla propria autodifesa.

Non basta a supplire questa deficienza la presenza del difensore,

posto che - come la Corte costituzionale ha posto in luce - compito

precipuo di questi non è che la difesa tecnica, mentre solo l'imputato

ha la disponibilità in ordine alla ricerca, alla valutazione ed alla

allegazione delle prove (autodifesa)".

Di qui, ad avviso del giudice a quo, la necessità che, per una

piena applicazione del diritto di difesa nei procedimenti contro

imputato infermo di mente, l'esistenza del processo venga a conoscenza

del tutore, "il quale potrà con la sua attività personale supplire

all'incapacità difensiva del folle, integrando l'autodifesa del

prevenuto".

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 22 febbraio 1978.

Non essendovi stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte è stata convocata in

Camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale -

con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 304 del

codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che la

comunicazione giudiziaria sia inviata, nella ipotesi di procedimento

penale contro imputato infermo di mente, anche a chi esercita su di lui

la tutela".

2. - Va subito avvertito che dagli atti del processo a quo non

risulta essere stata previamente dichiarata l'interdizione

dell'imputato, e che gli sia stato nominato un tutore, mentre è appena

il caso di accennare che non si verte in una ipotesi di interdizione

legale, conseguente, in quanto pena accessoria, ad una condanna (art.

32 del codice penale); ipotesi nella quale sarebbe spettato al pubblico

ministero promuovere i provvedimenti necessari (art. 587 del codice di

procedura penale).

Pertanto, la questione sollevata dal giudice a quo, qualora la si

intendesse nei termini letterali in cui è formulata nel dispositivo

della ordinanza di rimessione - senza tenere il debito conto della

motivazione - dovrebbe dichiararsi irrilevante e perciò inammissibile.

Infatti, la sentenza di questa Corte che giudicasse doveroso l'invio

della comunicazione giudiziaria al tutore dell'imputato o

dell'indiziato infermo di mente, dichiarando l'illegittimità

costituzionale, in parte qua, dell'art. 304 del codice di procedura

penale, non potrebbe spiegare effetto nel giudizio a quo: in una

fattispecie concreta, cioè, nella quale all'imputato che non risulta

interdetto non è stato nominato un tutore.

3. - Vero è, peraltro, che il giudice a quo lamenta la "carenza di

disciplina concernente l'infermo di mente" e ciò nel momento in cui,

di fronte all'accertata incapacità naturale di un imputato, è

chiamato sì a proscioglierlo, in quanto non imputabile, dal reato

ascrittogli, ma contestualmente è tenuto ad applicargli la misura di

sicurezza dell'internamento in manicomio giudiziario per il periodo

minimo legislativamente determinato.

In questa situazione il giudice avverte lo stato di abbandono

dell'infermo di mente e vorrebbe porvi rimedio.

La questione di sostanza che viene in tal modo proposta, non

differisce, dunque, da quella che formò oggetto del giudizio concluso

con la sentenza n. 186 del 1973 di questa Corte, nel senso che il vero

thema decidendum concerne "l'interposizione di uno speciale

rappresentante legale nell'atto di nomina del difensore e/o nella

ricezione degli atti notificandi all'imputato che si assume essere

infermo di mente", e cioè la necessità o meno di una

eterointegrazione o di una surrogazione delle capacità dell'imputato

infermo di mente ai fini dell'effettivo esercizio del diritto

inviolabile di difesa sotto il duplice profilo della difesa tecnica

(mediante la consapevole scelta di un difensore di fiducia o la

consapevole rinuncia alla sua nomina) e dell'autodifesa, personalmente

svolta.

Neppure vista in questa prospettiva la questione può, però, dirsi

ammissibile.

4. - L'art. 304 del codice di procedura penale, nel testo vigente

(art. 3 della legge 13 dicembre 1972, n. 773) configura la

comunicazione giudiziaria come strumento per consentire all'imputato o

all'indiziato di reato di apprestare la propria difesa sin dal primo

atto preistruttorio o dal primo atto dell'istruzione, sia quest'ultima

condotta con il rito formale ovvero sommario. La comunicazione

giudiziaria, perciò, è intesa a garantire il diritto inviolabile di

difesa di questi soggetti e di essi soltanto, consentendo loro di

nominare un proprio difensore e di svolgere tutte le attività di

autodifesa che esprimono la loro personale partecipazione al processo

penale.

Alla stregua di tali concetti, questa Corte, con la già citata

sentenza 186 del 1973, ha dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 304 c.p.p.

sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. nel corso di

procedimenti penali a carico di imputati che si assumevano infermi di

mente. Ha affermato allora la Corte che la garanzia costituzionale del

diritto inviolabile alla autodifesa, sancito dall'art. 24, secondo

comma, Cost. e la unanimemente ritenuta coincidenza nel sistema

positivo tra la capacità di essere imputato e la capacità di agire,

salve le eccezioni specificatamente previste dalla legge (artt. 155,

commi terzo e quarto c.p.; 192, comma secondo e 193, comma primo,

c.p.p.) escludono la possibilità di impedire all'imputato, "per

effetto di interposizione rappresentativa" di partecipare personalmente

all'accertamento critico della verità nel processo. Quanto agli

"inconvenienti connessi all'eventuale carenza di una responsabile

valutazione da parte dell'imputato non pienamente capace di intendere e

di volere delle conseguenze del suo comportamento processuale" la Corte

ha ravvisato un "congruo rimedio" nell'attività del difensore,

tempestivamente nominato, e nella capacità dell'organo giudiziario di

vagliare criticamente la fondatezza delle dichiarazioni dell'imputato.

Questa medesima Corte, peraltro, con la successiva sentenza n. 99

del 1975, ha ritenuto la illegittimità costituzionale dell'articolo

del codice processuale penale ora nuovamente in esame "nella parte in

cui non prevede che la comunicazione giudiziaria, nei casi di

procedimento penale a carico di imputato minore degli anni diciotto sia

inviata anche all'esercente la patria potestà o tutela su di lui".

Ciò perché "il diritto di difesa" nel duplice aspetto della difesa

tecnica e dell'autodifesa "è in primo luogo garanzia di

contraddittorio" e "può dirsi assicurato solo nella misura in cui si

dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva

dialettica processuale" il che, per i minori degli anni diciotto, "non

è pienamente realizzabile senza l'intervento, oltre che del difensore,

dell'esercente la patria potestà o la tutela".

5. - A quest'ultima sentenza fa puntuale riferimento il giudice a

quo nel sollevare la questione di costituzionalità del medesimo art.

304 c.p.p. sollecitando una ulteriore "estensione" dell'obbligo di

inviare la comunicazione giudiziaria (a soggetto diverso da quelli

indicati nella disposizione di legge denunziata); estensione che

sarebbe "imposta da una condizione di incapacità dell'imputato"

analoga a quella del minore.

Il G.I. presso il tribunale di Napoli muove dalla esatta

considerazione che funzione della comunicazione giudiziaria è quella

di consentire all'indiziato o all'imputato di provvedere per tempo alla

propria difesa, sia tecnica, con la nomina di un difensore, sia

materiale, attraverso la raccolta e il vaglio delle prove. Una simile

attività, implica nel soggetto interessato la presenza delle facoltà

psichiche che certamente mancano nell'imputato infermo di mente (come

possono mancare nel minore), con la conseguenza che nell'ipotesi di

procedimento penale contro di esso sarebbe necessaria "la conoscenza

della esistenza del procedimento da parte del tutore, il quale potrà,

con la sua attività personale supplire alla incapacità difensiva del

folle, integrando l'autodifesa del prevenuto".

Le argomentazioni del giudice a quo non possono essere condivise.

La sua prospettazione si basa, infatti, su di un duplice

presupposto. Da un lato, egli mostra di ritenere che l'incapacita

naturale di intendere e di volere di un soggetto, riferita ovviamente

al momento in cui è stato commesso il reato a lui imputato, sia un

dato normalmente conoscibile e conosciuto dal giudice sin dal primo

atto di istruzione. Dall'altro lato, sembra dare per certo che

l'ordinamento preveda l'obbligatoria designazione del tutore (o di

altro rappresentante legale) per l'imputato che risulti - e quando

risulti - totalmente infermo di mente. Al contrario, nessuno dei due

presupposti è riscontrabile nel vigente sistema penale.

Non il primo, almeno di norma, perché neanche un previo

accertamento dello stato di totale infermità mentale di un determinato

soggetto, financo se prosciolto per questo motivo da una precedente

imputazione ed internato in un manicomio giudiziario, può provare, di

per sé, la persistenza dell'infermità mentale del medesimo soggetto

nel momento in cui si realizza una diversa e successiva fattispecie

criminosa che gli viene attribuita. Al contrario, sempre di norma, è

proprio l'interrogatorio dell'imputato che fornisce al giudice i primi

elementi per valutare se l'imputato stesso fosse o meno affetto da

malattia mentale che ne escludesse la capacità di intendere e di

volere.

Non si verifica poi certamente - e tanto basta di per sé - il

secondo presupposto, perché nel nostro sistema penale non è prevista

in via generale la obbligatoria nomina di un tutore (o di un curatore

speciale o di altro rappresentante) dell'imputato infermo di mente,

tale accertato nel corso di un procedimento penale.

Nel sistema medesimo si riscontra un solo segno di attenzione nel

senso e ai fini qui considerati per l'imputato incapace per infermità

mentale, ma non interdetto, là dove (all'art. 155, ultimo comma del

codice penale) si stabilisce che se il querelato è un infermo di mente

e nessuno ne ha la rappresentanza, la facoltà di accettare la

remissione di quercia è esercitata da un curatore speciale, nominato

ai sensi degli artt. 11 e 14 del codice di procedura penale. Le

ulteriori disposizioni riguardanti gli infermi di mente o non si

riferiscono all'imputato (art. 121 del codice penale che prevede

l'esercizio del diritto di querela ad opera di un curatore speciale

quando la persona offesa sia inferma di mente e non vi è chi ne abbia

la rappresentanza o chi la esercita si trovi in conflitto di interesse

con il rappresentato; art. 153 del codice penale che attribuisce

l'esercizio del diritto di remissione della quercia al tutore

dell'interdetto a cagione di infermità mentale) ovvero, se concernono

l'imputato, ne presuppongono l'interdizione con la conseguente nomina

del tutore (art. 192, secondo comma, del codice di procedura penale che

riconosce il diritto di impugnazione al tutore per le persone soggette

a tutela; art. 193, primo comma, ultima parte del codice di procedura

penale, che esige il concorso della volontà di chi esercita

l'autorità tutoria per la validità della dichiarazione dell'imputato

interdetto contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore).

Su un piano diverso si colloca, poi, la disposizione dell'art. 636,

terzo comma, del codice di procedura penale che prescrive, per

l'applicazione di misure di sicurezza a carico di un infermo di mente,

che l'invito a rendere le dichiarazioni ritenute opportune nel suo

interesse sia diretto al tutore, al curatore e, in mancanza di

costoro, al coniuge, a un ascendente o a un discendente che non siano

in conflitto di interessi con l'infermo di mente.

È perciò evidente la diversità della situazione in esame

rispetto a quella dell'imputato minore degli anni diciotto. La minore

età è un dato certo, di piana risultanza anagrafica e perciò di

immediata evidenza, mentre l'esistenza di soggetti esercenti la

(patria) potestà o la tutela è presupposta, in via generale ed

obbligatoria, dall'ordinamento. Il raffronto che, proposto in questi

termini non è concludente, potrebbe portare a ben diverso risultato

se fosse instaurato tra la situazione del minore degli anni diciotto e

l'interdetto per infermità mentale, soggetto, come tale, a tutela.

Non è, dunque, incidendo sull'art. 304 del codice di procedura

penale che si può soddisfare l'esigenza avvertita dal giudice a quo,

che questa Corte ritiene meritevole di attenta considerazione. La

soluzione del problema da lui posto esigerebbe - per colmare la

ritenuta lacuna dell'ordinamento - la produzione di una apposita

disciplina, innovativa rispetto al sistema vigente, che non solo

affermasse la necessità dell'interposizione di un soggetto idoneo ad

integrare la affievolita capacità ovvero a supplire alla totale

incapacità di difesa - nel duplice senso sopra chiarito -

dell'imputato infermo di mente, ma stabilisse altresì il tempo e la

procedura per un tale adempimento nonché gli effetti che ne

conseguirebbero sullo svolgimento del processo anche in relazione ai

poteri conferiti a questo nuovo soggetto.

Provvedere su una siffatta domanda implica una serie di scelte

affidate alla discrezionalità dei legislatore e quindi eccede dai

poteri di questa Corte, che deve, perciò, dichiarare inammissibile la

questione proposta dal Giudice istruttore di Napoli.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304 del codice di procedura penale sollevata, con

riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal Giudice istruttore

presso il tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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