Codice penale

Art. 153 c.p. — Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

[1]Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermita' di mente, il diritto di remissione e' esercitato dal loro legale rappresentante.

[2]I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela e' stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

[3]Il rappresentante puo' rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volonta' contraria.

[4]Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che e' stata proposta la querela.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art153 · fonte del testo

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