Art. 153 c.p. — Esercizio del diritto di remissione. Incapaci
[1]Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermita' di mente, il diritto di remissione e' esercitato dal loro legale rappresentante.
[2]I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela e' stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.
[3]Il rappresentante puo' rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volonta' contraria.
[4]Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che e' stata proposta la querela.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
