Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PONTI RADIO - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Essendo l'etere un bene comune naturalmente limitato di cui è necessario assicurare un ordinato governo, anche in adempimento di obblighi internazionali, non sussiste in capo al privato un diritto soggettivo all'utilizzazione di una banda di frequenza ne', conseguentemente, la libertà di installazione ed esercizio dei ponti radio, rispetto alla quale va invece riconosciuta all'amministrazione una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, incompatibile col regime autorizzatorio. Rispetto a tali impianti è perciò costituzionalmente legittima sia la riserva allo Stato che la correlativa compressione della libertà di iniziativa economica privata.
Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Decadenza
tolto: La decadenza della concessione e' pronunciata nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario. Essa non puo' essere pronunciata se il concessionario non sia stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni. Nessun risarcimento o indennizzo di sorta e' in ogni caso dovuto al concessionario. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla stessa Autorita' che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto dal giorno in cui sia stato notificato al concessionario.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art191 · fonte del testo
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