Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1030/1988

    Illegittimità dichiarata
    15 novembre 1988

    POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO. Gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di ponti radio, in quanto strumenti preordinati a realizzare comunicazioni tra destinatari determinati e non a diffondere messaggi alla generalità, rientrano nella disciplina di cui all'art. 15, e non in quella di cui all'art. 21 Cost..

    Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 250/1987

    Questione inammissibile
    6 luglio 1987

    È manifestamente inammissibile - in quanto priva di motivazione sulla rilevanza e di riferimenti alla fattispecie concreta - la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., degli artt. 322, 323 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

    Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 322 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 323 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Condizioni per il rilascio della concessione

tolto: L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli 213 e 214. Possono essere rilasciate nella forma di cui all'art. 213, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per la ricezione, anche dall'estero, di radiotrasmissioni di informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e di borsa. Titolari della concessione possono essere esclusivamente organi di stampa quotidiana o periodica, agenzie o uffici di informazione, rappresentanze diplomatiche, organizzazioni di radiodiffusione o di televisione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art322 · fonte del testo

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