Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1030/1988

    Illegittimità dichiarata
    15 novembre 1988

    POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PONTI RADIO - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Essendo l'etere un bene comune naturalmente limitato di cui è necessario assicurare un ordinato governo, anche in adempimento di obblighi internazionali, non sussiste in capo al privato un diritto soggettivo all'utilizzazione di una banda di frequenza ne', conseguentemente, la libertà di installazione ed esercizio dei ponti radio, rispetto alla quale va invece riconosciuta all'amministrazione una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, incompatibile col regime autorizzatorio. Rispetto a tali impianti è perciò costituzionalmente legittima sia la riserva allo Stato che la correlativa compressione della libertà di iniziativa economica privata.

    Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 18/1985

    Questione infondata
    23 gennaio 1985

    Come la Corte ha già espressamente chiarito, non trova corrispondenza nella sentenza n. 202 del 1976 l'affermazione che, a seguito di essa, l'esercizio di impianti di radiotrasmissione su scala locale non debba più ritenersi soggetto a provvedimento amministrativo (con conseguente illegittimità delle relative prescrizioni). Deve, quindi, escludersi che, con tale sentenza, sia in contrasto l'art. 218 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, secondo il quale il diritto di effettuare tali comunicazioni anche per gli impianti di debole potenza è subordinato alle suddette condizioni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 218 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in parte qua). - S. nn. 237/1984; 202/1976.

    Art. 218 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Violazione degli obblighi

tolto: Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalita' o con modalita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. I contravventori che per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potra' essere inferiore a L. 20.000. Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, la Amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' dell'Amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art218 · fonte del testo

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