Art. 185 c.p.p. — Effetti della dichiarazione di nullità

La nullita' di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Il giudice che dichiara la nullita' di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullita' per dolo o colpa grave. La dichiarazione di nullita' comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui e' stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullita' concernenti le prove.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 460/1988

    Questione inammissibile
    14 aprile 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 1° ottobre 1981. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

    Art. 93 c.p.p. · Art. 185 c.p.p. · Art. 408 c.p.p. · Art. 412 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 235/1974

    Questione infondata
    17 luglio 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 185-del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24.della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACI…

    Art. 185 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 206/1971

    Questione infondata
    28 dicembre 1971

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 408 e 422 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e degli articoli 306 e 185 dello stesso codice, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, rispettivamente sollevate con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

    Art. 408 c.p.p. · Art. 422 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art185 · fonte del testo

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