Corte costituzionale

Ordinanza n. 787/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.39 c.p.m.p.,

promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di Nunziato

Mario, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 26 giugno 1987 il Tribunale militare di

Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

39 c.p.m.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo

comma, e 52 Cost., nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza

all'ignoranza o all'errore del militare sui doveri inerenti al suo

stato;

che riferiva il Tribunale nell'ordinanza della contestazione del

delitto di diserzione (art.148 n. 2 c.p.m.p.) mossa a militare che,

ottenuta il 4 settembre 1986 una licenza di convalescenza di 60

giorni, non si ripresentava al Corpo allo scadere della licenza (4

novembre 1986), ma bensì soltanto il 4-1-1987, dopo che nei suoi

confronti era stata iniziata l'azione penale;

che interveniva nel giudizio innanzi a questa Corte, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avv. Gen. dello Stato, che

chiedeva dichiararsi infondata la questione;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, si tratterebbe di

"stabilire se l'ignoranza della normativa di carattere

amministrativo, secondo cui il militare era obbligato a rientrare al

corpo nonostante fosse scaduto il periodo di servizio di ferma (non

fosse altro che per ricevere il provvedimento di congedo), valga o

meno ad escludere la sussistenza del dolo";

Considerato, però, che sul punto l'ordinanza è contraddittoria,

giacché mentre si dà atto, nella parte narrativa, che il periodo di

servizio di leva del militare in parola, per le di lui stesse

ammissioni, "si concludeva il 24 novembre 1986", e quindi ben venti

giorni dopo lo scadere della licenza, si afferma successivamente come

si è rilevato - che la licenza sarebbe venuta a scadere dopo il

compimento del servizio di leva;

che, in realtà, risulta da tutti gli atti che effettivamente la

licenza di convalescenza era scaduta venti giorni prima, mentre il

militare non ha per nulla invocato nel suo interrogatorio l'ignoranza

o l'errore sui doveri inerenti al suo stato, essendosi giustificato

soltanto con la non provata asserzione di non essersi ancora sentito

bene, soggiungendo che, dovendo peraltro essere collocato in congedo

venti giorni dopo, aveva ritenuto possibile attendere a casa il

foglio di congedo;

che una siffatta affermazione non è riferibile ad ignoranza od

errore su alcuna verosimile normativa, essendo soltanto espressione

di gratuita personale opinione, salvo che - ma non lo ha detto - il

militare non avesse inteso alludere a quell'art.26, paragrafo c)

delle "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari"

(di cui è riportato negli atti il carteggio fra Procura militare e

Comando del Corpo - fogli 10 e 11), il quale effettivamente

prevedeva, prima di essere abrogato fin dal 1979, che "se

l'infermità non dipende da cause di servizio, qualora il termine

della convalescenza cada entro gli ultimi 60 giorni del servizio di

leva, il militare viene collocato in licenza illimitata in attesa di

congedo";

che, tuttavia, anche in tal caso, pur se ancora vigente fosse

stata quella norma, egli si sarebbe dovuto comunque ripresentare per

essere collocato in licenza, ma si sarebbe effettivamente allora

prospettata una questione di possibile scusabilità sia

dell'ignoranza che dell'errore, che si sarebbe potuta esaminare anche

in relazione alla sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte;

che, pertanto, e fatte salve eventuali ulteriori risultanze in

tal senso nel corso del dibattimento, allo stato la questione

dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

illegittimità costituzionale dell'art.39 c.p.m.p., sollevata con

ordinanza 26 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova con

riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo comma e 52 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:787 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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