La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato solo nei casi nei quali non sia rispettato il limite della razionalità ovvero quando siano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., prevedendo ipotesi di responsabilità penale per fatto altrui o comminando pene che non consentano l'efficacia rieducativa della pena; mentre l'individuazione concreta della pena spetta al giudice nell'ambito del potere regolato dall'art. 133 cod. pen., il cui esercizio è soggetto a controllo mediante i normali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale. Ciò posto, non si appalesa irrazionale l'art. 122 cod. pen. mil. di pace il quale punisce il reato di violata consegna da parte del militare preposto di guardia a cosa determinata, con una pena che potrebbe apparire sproporzionata se raffrontata con quella prevista per le altre ipotesi di violata consegna, perché vanno tenuti presenti non solo il primo comma ma anche i successivi capoversi dell'art. 118, i quali comminano per tali reati una pena addirittura superiore a quella stabilita dall'art. 122. Ne' risultano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., non configurando la disposizione impugnata ipotesi di responsabilità penale per fatto altrui e dipendendo tra l'altro, l'efficacia rieducativa delle pene non tanto dalla durata quanto dal regime. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace, sollevata sotto il profilo che esso, punendo il reato di violata consegna da parte del militare preposto a guardia di cosa determinata, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni, astrattamente consente che detta pena possa estendersi nel massimo sino a ventiquattro anni (art. 26 cod. pen. mil. di pace), così ponendo in essere una irrazionale disparità di trattamento con le altre figure di violata consegna, punita con la reclusione militare sino a tre anni (artt. 118 e 120 stesso codice). - S. nn. 22/1971; 18/1973; 143/1974 e 119/1975.
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