Art. 122 — Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata

Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, e' punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni. 32

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

32

La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 24 giugno 1992, n. 299 (in G.U. 1a s.s. 1/7/1992, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 2 luglio 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 299/1992

    Ha colpito questo articolo
    24 giugno 1992

    La divaricazione fra un minimo di due ed un massimo di ventiquattro anni di reclusione militare, stabilita, per effetto di rinvio implicito alla durata massima della reclusione militare ai sensi della norma generale di cui all'art. 26 c.p.m.p., dall'art. 122 c.p.m.p. per il reato di violata consegna da parte di militare preposto a guardia di cosa determinata, non trova rispondenza nella variabilità, in termini di gravità del reato, delle fattispecie concrete sussumibili nella norma incriminatrice giacché la pena prevista è comminata per il solo fatto della violata consegna ed è quindi da commisurare solo alla gravità, oggettiva e soggettiva, della offesa recata allo specifico bene protetto, mentre la offesa al patrimonio e/o ad altri beni è già comunque punita dalla sanzione prevista per lo specifico reato che ciascuna delle condotte previste necessariamente concretizza e che si pone in concorso formale con il reato di cui all'art. 122 c.p.m.p.. La gravità della lesione specifica già rappresenta, quindi, il parametro per la commisurazione delle pene da irrogare e non giustifica un massimo di pena così elevato quale quello previsto per tale particolare ipotesi di violata consegna, risultando così confermato sia il carattere meramente teorico della determinazione del massimo edittale, sia il superamento di quel margine di elasticità (v. massima C), che al legislatore è consentito predisporre al fine di rendere possibile al giudice la "individualizzazione" della pena ex art. 132 e 133 cod. pen.. Risultando violato il principio di legalità della pena deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p. con la conseguenza che, a prescindere dal possibile intervento del legislatore in attuazione della sollecitazione formulata dalla Corte costituzionale, le ipotesi particolari di violata consegna previste dalla norma suddetta restano riconducibili alle figure generali di cui agli artt. 118 e 120 c.p.m.p. e punibili ai sensi di tali norme.

    Art. 122 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 901/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    Questione già decisa. - v. S.n. 102/1985.

    Art. 122 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 120 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 102/1985

    Illegittimità dichiarata
    4 aprile 1985

    La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato solo nei casi nei quali non sia rispettato il limite della razionalità ovvero quando siano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., prevedendo ipotesi di responsabilità penale per fatto altrui o comminando pene che non consentano l'efficacia rieducativa della pena; mentre l'individuazione concreta della pena spetta al giudice nell'ambito del potere regolato dall'art. 133 cod. pen., il cui esercizio è soggetto a controllo mediante i normali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale. Ciò posto, non si appalesa irrazionale l'art. 122 cod. pen. mil. di pace il quale punisce il reato di violata consegna da parte del militare preposto di guardia a cosa determinata, con una pena che potrebbe apparire sproporzionata se raffrontata con quella prevista per le altre ipotesi di violata consegna, perché vanno tenuti presenti non solo il primo comma ma anche i successivi capoversi dell'art. 118, i quali comminano per tali reati una pena addirittura superiore a quella stabilita dall'art. 122. Ne' risultano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., non configurando la disposizione impugnata ipotesi di responsabilità penale per fatto altrui e dipendendo tra l'altro, l'efficacia rieducativa delle pene non tanto dalla durata quanto dal regime. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace, sollevata sotto il profilo che esso, punendo il reato di violata consegna da parte del militare preposto a guardia di cosa determinata, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni, astrattamente consente che detta pena possa estendersi nel massimo sino a ventiquattro anni (art. 26 cod. pen. mil. di pace), così ponendo in essere una irrazionale disparità di trattamento con le altre figure di violata consegna, punita con la reclusione militare sino a tre anni (artt. 118 e 120 stesso codice). - S. nn. 22/1971; 18/1973; 143/1974 e 119/1975.

    Art. 191 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 196 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 122 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 luglio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 2 luglio 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 24 giugno 1992, n. 299 (in G.U. 1a s.s. 1/7/1992, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art122 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari