Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo

comma, nn. 2, 148, 151, e 263 del codice penale militare di pace,

nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e

reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e

nell'Aeronautica), promossi con ordinanze emesse il 13 marzo 1997 dal

tribunale militare della Spezia, rispettivamente iscritte ai nn. 295

e 455 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 29, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un militare

imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del codice penale militare di

pace), perché essendo in servizio alle armi presso il centro

addestramento reclute della Marina militare (Maricentro) della Spezia

e trovandosi legittimamente assente per licenza, aveva omesso di

presentarsi, senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi

a quello prefissato per il rientro, il tribunale militare della

Spezia, con ordinanza del 13 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, nn. 2, 148 e

263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui

ricomprendono come militari in attualità di servizio, e perciò

soggetti alla legge e alla giurisdizione penale militare, gli

arruolati della leva di mare non ancora incorporati.

Il giudice a quo premette che, in base alla normativa sulla leva e

il reclutamento obbligatorio (artt. 64 e 66 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 237 del 1964) e all'ordine di chiamata

alle armi nella Marina militare per l'anno 1994, di cui alla

circolare del Ministero della difesa prot. n. 516701/LM3 in data 20

ottobre 1993, una volta dichiarato l'arruolamento nel Corpo equipaggi

militari marittimi (CEMM), gli idonei ed atti per la Marina vengono,

ad opera degli uffici delle capitanerie di porto, "chiamati ed

avviati alle armi", nella data fissata dal Ministero, e presi in

forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.

La citata circolare - osserva il remittente - stabilisce però, da

un lato, che la prestazione del servizio militare decorre dalla data

del primo giorno di afflusso, dall'altro, che l'incorporamento è

effettuato da una apposita commissione e che fino a quando detta

commissione non vi ha proceduto "gli arruolati giunti al Maricentro

restano nella posizione di arruolati in attesa di eventuale

incorporamento". Tale situazione - che li distingue dalla

generalità dei militari, che all'atto della loro presentazione al

Corpo di destinazione sono, di regola, subito incorporati - non

potrebbe non riflettersi sul loro assoggettamento alla legge e alla

giurisdizione penale militare.

Per gli arruolati della leva di mare si verificherebbe, in

definitiva, "uno stallo" nel periodo tra la "presentazione in

servizio" e la "assunzione del servizio": soltanto con quest'ultima

costoro rientrerebbero nella categoria degli appartenenti alle Forze

armate (art. 103 della Costituzione). Sarebbe, pertanto, irrazionale

la disciplina dettata dall'art. 3 del codice penale militare di pace,

laddove prescrive che ai militari, diversi dagli ufficiali, la legge

penale militare si applica dal momento stabilito per la loro

presentazione, in quanto per soggetti che la stessa amministrazione

non ancora ricomprende tra i propri membri effettivi si prevederebbe

"un regime ordinamentale proprio di coloro che sono o vengono

incorporati". L'arruolato della leva di mare sarebbe, infatti, un

militare non in attualità di servizio, ma ancora in congedo

illimitato provvisorio, almeno fino al giudizio di incorporamento:

l'art. 148 del codice penale militare di pace, sanzionando unicamente

il militare in servizio, non dovrebbe trovare applicazione nei suoi

confronti.

Infine il giudice a quo rileva che, se gli arruolati della leva di

mare possono essere parificati ai militari in congedo illimitato, la

loro posizione "sotto altro profilo (...) appare non chiara alla luce

dei principii costituzionali". Infatti, come questa Corte ha

affermato (sentenza n. 429 del 1992), le persone alle quali è

applicabile la legge penale militare, assoggettabili alla

giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 del codice penale

militare di pace, non possono essere altre e più di quelle elencate

nell'art. 3 (militari in servizio alle armi) e nell'art. 5 (militari

considerati in servizio alle armi) cod. pen. mil. pace.

1.2. - Nel corso di altro procedimento penale a carico di un

militare imputato del reato di mancanza alla chiamata aggravata

(artt. 151 e 154, n. 1, del codice penale militare di pace) perché,

chiamato alle armi con pubblici manifesti e cartolina-precetto per

adempiere al servizio di ferma presso Maricentro della Spezia, aveva

omesso di presentarsi, senza giustificato motivo, nei cinque giorni

successivi a quello prefisso, il tribunale militare della Spezia, con

ordinanza del 13 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, primo comma, nn. 2, 151 e 263 del

codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14

febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio

nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), in riferimento agli

artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

Ad avviso del remittente, dal combinato disposto dell'art. 151 del

codice penale militare di pace e dell'art. 147 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 discende che i militari,

seppure in congedo, possono andare incontro all'incriminazione

qualora nei cinque giorni successivi a quello indicato non si

presentino alle armi senza giustificato motivo.

Per gli arruolati della leva di mare, però, secondo il giudice a

quo l'imposizione a presentarsi è diretta unicamente a indirizzarne

l'afflusso ai Maricentro, al fine di rendere possibile, ma non certo,

il successivo incorporamento: se, pertanto, essi potessero essere

considerati non ancora appartenenti alle Forze armate e in congedo

illimitato provvisorio, "il fatto loro addebitato, qualora non si

dovessero presentare, apparirebbe non suscettibile di censura penale

secondo il codice penale militare".

Le residue argomentazioni e censure del remittente sono del tutto

analoghe a quelle svolte nella precedente ordinanza di remissione.

2. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della

questione.

Preliminarmente l'Avvocatura rileva la intrinseca

contraddittorietà della questione prospettata. Da un lato, la

asserita irragionevole disparità di trattamento degli appartenenti

alle diverse armi dovrebbe far ritenere illegittima la circolare del

Ministero della difesa, che ingiustificatamente distinguerebbe le

diverse fasi, l'ultima delle quali soltanto condurrebbe

all'incorporamento in Marina: in questo caso il giudice a quo avrebbe

potuto disattendere la circolare, "spostando in avanti, ad una

diversa fase, il momento in cui il soggetto deve essere ritenuto

arruolato ai fini della legge penale, così da acquisire la qualifica

soggettiva necessaria per l'integrazione dell'art. 147 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, senza che possa

lamentarsi alcun contrasto di questo con l'art. 103 della

Costituzione".

In alternativa, secondo l'Avvocatura, potrebbe ipotizzarsi la

violazione dell'art. 103 della Costituzione, poiché la norma si

limita a richiedere che il soggetto sia "arruolato" e, quindi,

prescinde da uno stabile rapporto con l'Arma tale da giustificare la

sottoposizione alla legge e, conseguentemente (art. 263 del codice

penale militare di pace), alla giurisdizione militare: in questo

caso, però, il problema coinvolgerebbe tutte le armi, non essendo

posta alcuna discriminazione sul punto dal citato art. 147, sicché

non dovrebbero sorgere dubbi relativamente alla asserita previsione

di regimi ingiustificatamente differenziati.

Neanche questa impostazione, secondo l'Avvocatura, può essere

condivisa: il richiamo alla "appartenenza alle Forze armate"

contenuto nell'art. 103 della Costituzione non avrebbe una portata

tale da escludere l'art. 147 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 247 del 1964, poiché questa norma disciplinerebbe

esclusivamente l'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali

militari e non porrebbe limiti riguardo alla soggezione alla legge

penale militare; la dipendenza dei due aspetti sarebbe fissata con

legge ordinaria (art. 3 cod. pen. mil. pace) e questa sarebbe

derogata, a sua volta, del tutto legittimamente da altra legge di

pari grado, e cioè appunto dall'art. 147.

Potrebbe eventualmente porsi, ad avviso dell'Avvocatura, un

problema di costituzionalità del citato art. 147, che prevede lo

stesso trattamento penale anche per chi abbia già assunto un

rapporto stabile con la Forza armata di appartenenza: sotto questo

aspetto - peraltro irrilevante, perché non denunciato dal remittente

- la questione sarebbe altrettanto infondata, in quanto

l'anticipazione della soglia della tutela troverebbe giustificazione

nell'esigenza di garantire effettivamente il funzionamento del

sistema della chiamata, altrimenti troppo facilmente eludibile. Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, il tribunale militare

della Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, primo comma, nn. 2, 148, 151 e 263 del codice penale

militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964,

n. 237, nella parte in cui ricomprendono come militari in attualità

di servizio, e perciò soggetti alla legge penale militare ed alla

giurisdizione militare, gli "arruolati leva-mare non ancora

incorporati", sicché costoro possono incorrere nei reati di

diserzione o di mancanza alla chiamata, nel caso in cui, trovandosi

legittimamente assenti per licenza, omettano di ripresentarsi senza

giusto motivo nei cinque giorni successivi, ovvero, chiamati alle

armi, non si presentino presso i centri di addestramento reclute

della Marina militare (cosiddetti Maricentro).

Il giudice a quo premette che, ai sensi della normativa sulla leva

(artt. 64 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del

1964) e della circolare del Ministero della difesa prot. n.

516701/LM3 del 20 ottobre 1993, una volta dichiarato l'arruolamento

nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), gli idonei ed atti per

la Marina vengono, ad opera delle capitanerie di porto, chiamati e

avviati alle armi e alla data fissata sono "presi in forza" dai

centri addestramento reclute.

Il remittente rileva che, in base alla citata circolare,

l'incorporamento è effettuato da una apposita commissione nominata

dal Comando del Maricentro, sicché, fino a quando detta commissione

non si è pronunciata, "gli arruolati giunti ai Maricentro restano

nella posizione di arruolati in attesa di eventuale incorporamento".

Conseguentemente, ad avviso del tribunale militare della Spezia,

mentre per la generalità dei militari di leva il momento stabilito

per la presentazione è, a norma dell'art. 3 del codice penale

militare di pace, il discrimine tra l'assoggettamento o meno alla

legge penale militare, poiché all'atto della presentazione al Corpo

i chiamati sono subito incorporati, per gli arruolati leva-mare si

verificherebbe "uno stallo" nel periodo tra la presentazione in

servizio e la assunzione del servizio, sicché in questa fase costoro

non sarebbero militari in attualità di servizio, non rientrerebbero

tra gli appartenenti alle Forze armate e non potrebbero rendersi

autori dei reati di mancanza alla chiamata o di diserzione, qualora,

chiamati alle armi per adempiere al servizio di leva, non si

presentassero o non facessero rientro, trovandosi legittimamente

assenti.

Da ciò il dubbio di legittimità costituzionale delle disposizioni

censurate, che non consentirebbero di differenziare la posizione

degli arruolati leva-mare in attesa di eventuale incorporamento,

assoggettandoli dal momento stabilito per la loro presentazione alla

legge e alla giurisdizione penale militare.

Poiché le ordinanze pongono la medesima questione, i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - La questione non è fondata.

È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza

costituzionale, la giurisdizione militare in tempo di pace è

limitata, nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, ai reati

commessi da appartenenti alle Forze armate, nell'accezione ristretta

di cittadini che al momento della commissione del reato sono o sono

da considerare in servizio militare, e non può essere estesa a

soggetti diversi.

Il periodo di servizio, in base all'art. 3 del codice penale

militare di pace, per i militari che qui interessano, decorre dal

momento stabilito per la loro presentazione al momento in cui,

inviati in congedo, si presentano all'autorità competente del comune

di residenza da essi prescelto. Sono considerati in servizio alle

armi, ai sensi dell'art. 5 dello stesso codice, fra gli altri, i

militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza

alla chiamata o assenza arbitraria dal servizio: caratteristica

comune di queste figure è l'esistenza di un così stretto legame con

le Forze armate (in termini di dover essere) che supplisce l'assenza

di un servizio effettivo.

Emerge ancora, dalla giurisprudenza di questa Corte, che non

qualsiasi obbligo o dovere dei cittadini in relazione al servizio

militare determina un legame con le Forze armate tale da

giustificare, in virtù dell'art. 103 Cost., l'assoggettamento alla

giurisdizione penale militare: deve trattarsi di un dovere che,

essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, sia

idoneo a determinare di per sé l'insorgenza di un vincolo giuridico

di appartenenza. Tale vincolo, per la generalità dei militari di

leva, si costituisce appunto nel momento stabilito per la

presentazione in servizio. Prima di quel momento altri doveri possono

giustificare l'applicabilità della legge penale militare ma non

valgono a legittimare l'estensione della giurisdizione penale

militare. È questa la ragione per la quale la Corte ha, a suo tempo,

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo

comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui

attribuiva alla autorità giudiziaria militare la cognizione dei

reati previsti negli artt. da 157 a 163 del cod. pen. mil. pace,

quando commessi dagli iscritti alla leva. La qualità di appartenente

alle Forze armate veniva da quella disposizione postulata senza che

un legame organico con esse si fosse creato e quindi "senza la dovuta

serietà e attendibilità" del sorgere di un tale status sicché il

limite soggettivo posto dalla Costituzione alla giurisdizione

militare era da ritenere oltrepassato (sentenza n. 112 del 1986).

Una ratio decidendi non dissimile sorregge la successiva sentenza (n.

113 del 1986), con la quale questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre

1972, n. 772, che assoggettava a tale giurisdizione gli obiettori di

coscienza ammessi a prestare il servizio sostitutivo civile: in quel

caso di un legame organico di cittadini obiettori (non in servizio

militare) con le Forze armate non si sarebbe potuto in alcun modo

parlare. Lungo la stessa linea, tendente a circoscrivere l'ambito

della giurisdizione militare in tempo di pace e a ricondurla al

carattere di eccezionalità voluto dalla Costituzione, si colloca la

sentenza n. 429 del 1992, che ha restituito all'autorità giudiziaria

ordinaria la giurisdizione sui militari in congedo illimitato per i

quali l'eventuale permanere di un qualche legame con le Forze armate

non può dar luogo al più pregnante e più ristretto vincolo di

appartenenza necessario ai fini del loro assoggettamento alla

giurisdizione militare.

3. - Nelle fattispecie portate all'esame di questa Corte dalle due

ordinanze del tribunale militare della Spezia non si verifica alcun

ampliamento della giurisdizione dei tribunali militari oltre il

limite tracciato dalla Costituzione, come invece accadeva nei

precedenti ora ricordati, né si riscontra alcuna illegittima

disparità di trattamento tra gli arruolati nella Marina e gli

arruolati nelle altre Forze armate.

In particolare, per quanto concerne gli artt. 148 e 151 del cod.

pen. mil. pace, si tratta di disposizioni di diritto penale militare

sostanziale che nulla stabiliscono in ordine alla giurisdizione, e la

cui applicabilità a tutti i militari in servizio non è revocata in

dubbio dal giudice remittente.

Per quanto riguarda gli artt. 3 e 263 del cod. pen. mil. pace e

l'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del

1964, che attribuisce i reati di mancanza alla chiamata alla

cognizione dei tribunali militari, dal loro congiunto disposto non

risulta l'estensione della giurisdizione di questi in relazione ad

uno status di militare non ancora assunto o a obblighi relativi al

servizio militare semplicemente potenziali; risulta, invece, una

nozione di servizio militare ragionevolmente ristretta, quale quella

definita dagli artt. 3 e 5 cod. pen. mil. pace, come servizio che

deve iniziare nel momento stabilito per la presentazione, cui sono

tenuti i cittadini già arruolati, ai quali sia stato notificato il

provvedimento di chiamata alle armi, e che sono considerati (art. 5)

in servizio di leva anche se per essi, proprio a causa della

"mancanza", un servizio effettivo non ha ancora avuto inizio.

A più forte ragione l'insieme delle disposizioni denunciate non

viola l'art. 103, terzo comma, della Costituzione per il fatto che

dalla loro applicazione deriva la giurisdizione dei tribunali

militari in relazione al reato di diserzione commesso dall'arruolato

che, chiamato alle armi, si sia presentato e successivamente si sia

allontanato senza fare rientro nel termine stabilito.

4. - Nessun trattamento deteriore creano per i cittadini arruolati

nei Maricentro le norme censurate. Queste si applicano alla

generalità dei militari quale che sia la Forza armata di

appartenenza e senza alcuna distinzione per gli arruolati della leva

di mare. Per essi, il decreto del Presidente della Repubblica n. 237

del 1964 sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito,

nella Marina e nell'Aeronautica detta, è vero, nella sezione terza

del capo terzo, alcune norme particolari, che però non si

discostano, nella sostanza, da quelle vigenti per le altre Forze

armate. Parallelamente a quanto avviene nell'Esercito, è previsto un

esame personale degli iscritti da parte del Consiglio di leva di

mare, che si conclude con la deliberazione di arruolamento nel Corpo

equipaggi militari marittimi (CEMM) degli idonei ed atti per la

Marina militare ovvero di arruolamento dei restanti idonei

nell'Esercito (art. 64, comma secondo, lettera d). Alla successiva

chiamata e all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva

delle capitanerie di porto e gli arruolati di leva-mare sono presi in

forza, alla data fissata, dai centri addestramento reclute della

Marina militare. Per gli arruolati della leva di mare il servizio

militare ha pertanto inizio dal momento previsto per la presentazione

in tali centri ed è da quel momento che essi sono assoggettabili

alla giurisdizione penale militare, operante anche in relazione ai

reati previsti dagli artt. 148 e 151 del codice penale militare di

pace: né più né meno di quanto accade agli arruolati della leva di

terra, il cui servizio sotto le armi ha inizio dal momento previsto

per la presentazione al corpo di destinazione. La circostanza che

circolari del Ministero della difesa abbiano dettato alcune regole

asseritamente contrastanti con la disciplina legislativa ed abbiano

creato presso i Maricentro la non prevista figura dell'arruolato in

attesa di incorporamento non ha alcuna incidenza sulla questione di

legittimità costituzionale rientrante nella competenza di questa

Corte che non può estendersi ad atti privi del valore di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, nn. 2, 148,

151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147

del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento

obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della

Costituzione, dal tribunale militare della Spezia con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Malvica

Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari