Art. 309 — Arresto fuori dei casi di flagranza

Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorche' non soggetto alla giurisdizione militare, non puo' essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorita' giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare.16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale con sentenza 19-20 marzo 1985, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 27/3/1985, n. 74) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 309 del codice penale militare di pace."

Testo vigente dal 28 marzo 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 74/1985

    Ha colpito questo articolo
    20 marzo 1985

    Ove non ricorrano le condizioni richieste dall'art. 13, terzo comma, Cost., le autorità diverse da quella giudiziaria non possono adottare in via provvisoria misure limitative della libertà personale. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 13 Cost., dell'art. 309 c.p.m.p., a norma del quale, fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorità giudiziaria, "salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare". Peraltro, tale declaratoria d'incostituzionalità, che colpisce anzitutto la previsione di dette misure cautelari, coinvolge - per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la prima e la seconda parte dell'articolo - l'intero art. 309 c.p.m.p., cosicché a disciplinare l'"arresto fuori dei casi di flagranza" nei confronti dei militari in servizio alle armi potranno subentrare - nell'attesa di un intervento legislativo - le vigenti disposizioni del diritto processuale penale ordinario, com'è logico che sia, quando si tratta di reati non soggetti alla giurisdizione militare, e come discende automaticamente dall'art. 261 cod. pen. mil. di pace, quando si tratta di reati soggetti alla giurisdizione militare. Il che significa, essenzialmente, applicabilità del fermo di polizia anche ai militari in servizio, secondo le prescrizioni attualmente contemplate dal più volte novellato art. 238 e dall'art. 238-bis cod. proc. pen.. - S. 68/1974.

    Art. 309 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1985

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 28 marzo 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19-20 marzo 1985, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 27/3/1985, n. 74) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 309 del codice penale militare di pace."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art309 · fonte del testo

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