Art. 151 — Nozione del reato: sanzione penale

[1]Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

[2]La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

[3]Se la chiamata alle armi e' fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 141/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace - concernente il reato di mancanza alla chiamata - volta ad ottenere un intervento additivo nella descrizione tipica del fatto di reato, sì da rendere penalmente rilevante la sola convocazione mediante cartolina precetto, con esclusione di qualsiasi altra forma di comunicazione e, particolarmente, della chiamata tramite manifesto. Infatti, la Corte con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 39 cod. pen. mil. pace, pronunciata con la sentenza n. 61 del 1995 - in tema di decorrenza della prescrizione relativa al dovere di presentazione alle armi sulla base del manifesto di leva - ha già dato soluzione al problema dell'incidenza dell'errore o dell'ignoranza sul presupposto normativo della fattispecie incriminatrice, affermandone la efficacia scusante, sicché non v'è motivo di effettuare un intervento additivo, in sè non necessario e semmai rientrante in ambiti di discrezionalità delle scelte legislative. - In materia v. anche richiamata sentenza interpretativa n. 325/1989; nonché la sentenza n. 364/1988, relativa all'art. 5 cod. pen., con la quale è venuta meno la presunzione assoluta di conoscenza della legge penale in senso stretto. M. F.

    Art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 39 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 513/2000

    Questione infondata
    20 novembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così dec…

    Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 311/2000

    Questione infondata
    20 luglio 2000

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, denunciati, in riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare, anziché devolverlo al giudice ordinario, il reato di mancanza alla chiamata commesso da chi abbia rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 230 del 1998 o senza addurre motivo alcuno>>; e, in riferimento al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello stesso codice, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato di mancanza alla chiamata>>. Di analoghe questioni è già stata esclusa, infatti, la fondatezza nelle sentenze n. 73 del 1998 e n. 271 del 2000, nelle quali è stato, tra l'altro, chiarito che, con la chiamata alle armi, sorge un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, è idoneo a costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed è quindi da giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare; che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore non ha ecceduto il limite posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo di pace, giacché, in relazione al delitto di mancanza alla chiamata, tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate; che non può dirsi, inoltre, violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché i militari che incorrono nel reato di mancanza alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito per legge, che è per essi il tribunale militare; ne' è infine ipotizzabile alcuna lesione dell'art. 3 Costituzione, in ragione della diversità di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata, la quale trova, invero, giustificazione nell'esigenza, non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza.

    Art. 5 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art151 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari