Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 263 del

codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14

febbraio 1992 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il

Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di

Strumendo Fernando, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un

sottufficiale della Guardia di Finanza, imputato del reato di

insubordinazione con ingiuria aggravata (in quanto, in congedo da

pochi mesi, aveva offeso un superiore a causa del servizio prestato),

il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di

Padova, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1992, ha sollevato, in

relazione all'art. 103, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare

di pace.

A parere del giudice a quo la norma impugnata, nell'individuare la

giurisdizione militare in relazione alle persone, mediante

l'applicabilità ad esse della legge penale militare, violerebbe

l'art. 103, terzo comma, della Costituzione. Infatti sarebbero

assoggettati alla giurisdizione del Giudice militare anche i militari

in congedo, sia pure allorché abbiano commesso reati militari, in

contrasto con i tassativi limiti imposti dall'invocato parametro

costituzionale.

Secondo il Tribunale, la nozione di "appartenente alle Forze

armate" non dovrebbe essere quella - comprensiva del personale in

congedo - di cui all'art. 292 bis c.p., ma andrebbe viceversa

circoscritta esclusivamente ai soggetti in servizio attuale ed

attivo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, osservando che la qualità di

militare comporta limitazioni dell'esercizio di diritti fondamentali

ed osservanza di particolari doveri.

Inoltre vi sarebbero particolari reati - quali, appunto,

l'insubordinazione - che prevedono l'assoggettamento alla normativa

penale militare anche di persone diverse dai militari in servizio,

entro i due anni dalla cessazione dello stesso (ex art. 238

c.p.m.p.). Considerato in diritto

1. - Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale

militare di Padova, con ordinanza del 14 febbraio 1992, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice

penale militare di pace per contrasto con l'art. 103, terzo comma,

della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata ("Appartiene ai tribunali militari la

cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è

applicabile la legge penale militare") fa coincidere giurisdizione e

legge penale militare nella massima area di estensione soggettiva che

è quella delle persone alle quali è applicabile la legge penale

militare.

Il dettato del Costituente ("In tempo di pace - scil. i tribunali

militari - hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi

da appartenenti alle Forze armate") limita invece quest'area ai soli

"appartenenti alle Forze armate".

È dunque indispensabile intendere correttamente la nozione di

"appartenenza alle Forze armate" accolta nella Carta costituzionale.

La ricostruzione della intenzione del Costituente, in regime di

costituzione rigida, è essenziale per misurare la compatibilità tra

disposizione di legge e precetto costituzionale.

L'ermeneutica costituzionale non può in alcun caso prescindere

dall'ispirazione che presiedette al processo formativo della norma

costituzionale assumendo in essa particolare rilievo la essenza

storico-politica.

È noto come il Costituente fu inizialmente ispirato dal principio

dell'unità della giurisdizione, che implicava l'esercizio della

funzione in materia civile e penale per i soli giudici comuni con

divieto di istituzione di giudici speciali, salvo l'ingresso di

cittadini esperti accanto a magistrati ordinari in sezioni

specializzate per determinate materie. Oltre a quelli comuni, erano

previsti soltanto i giudici amministrativi e contabili.

In quel quadro, che portò all'art. 95 del Progetto di

Costituzione, i tribunali militari potevano essere istituiti "solo in

tempo di guerra".

Occorre ricordare che, nella Commissione dei 75, la tendenza a

realizzare con rigore l'unità della giurisdizione aveva condotto ad

elaborare tra gli schemi di progetto, uno in cui i giudici ordinari

erano investiti di competenza in materia civile, penale,

amministrativa, militare, del lavoro.

L'esito fu comunque quello di una articolazione combinatoria del

principio di unità della giurisdizione con la conservazione delle

giurisdizioni contabile e amministrativa. Ma, quanto ai giudici

speciali militari, fu fino all'ultimo sostenuto ch'essi si

giustificassero solo in tempo di guerra.

In Assemblea, invece, prevalse l'avviso di conservare tribunali

militari in tempo di pace con il duplice limite, oggettivo, ch'essi

conoscessero soltanto di reati militari, e soggettivo - quando a

commetterli fossero "appartenenti alle Forze armate" - nel senso che

si trattasse di militari "con le stellette", vale a dire in effettivo

servizio attuale alle armi.

3. - Nasce da allora questione sul significato della nozione di

"appartenenza alle Forze armate" nel testo della Costituzione e in

quello del legislatore. Nel codice penale militare di pace

l'appartenenza alle Forze armate ha inizio con l'arruolamento e

termina per gli ufficiali dal giorno successivo alla notificazione

del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli

obblighi di servizio militare e, per gli altri militari, dal momento

della consegna ad essi del foglio di congedo assoluto. La nozione di

appartenenza è qui funzionale all'assoggettamento alla legge penale

militare (art. 8 c.p.m.p.).

Un ulteriore ampliamento di siffatta appartenenza, fino a

ricomprendere gli iscritti di leva non ancora arruolati, ai sensi

dell'art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237

(Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e

nell'Aeronautica), per attribuire all'autorità giudiziaria militare

la cognizione dei reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del

c.p.m.p. quando commessi appunto da iscritti di leva, è stato

dichiarato da questa Corte costituzionalmente illegittimo perché

"oltrepassa sicuramente il limite soggettivo che l'art. 103, terzo

comma, secondo periodo, della Costituzione, pone alla giurisdizione

nei tribunali militari in tempo di pace" (sentenza n. 112 del 1986).

Per identica ratio decidendi questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre

1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza), che sottoponeva alla giurisdizione militare gli obiettori

di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile (sentenza

n. 113 del 1986).

Nel codice penale militare di pace il criterio dell'appartenenza

alle Forze armate vale a misurare insieme sia l'applicabilità della

legge penale militare sia la giurisdizione dei tribunali militari. Si

tratta cioè di un'operazione logica di identificazione della

giurisdizione con la applicabilità della legge penale militare,

storicamente comprensibile nella cultura militarista e nel regime

politico precedente la Costituzione repubblicana. La portata

innovativa del precetto di cui all'art. 103, terzo comma, della

Costituzione si comprende appieno invece scoprendone il postulato

metodico- concettuale consistente nel distinguere e separare

giurisdizione e legge penale militare. La giurisdizione ha, in tempo

di pace, un ambito di applicabilità minore di quello

dell'assoggettamento alla legge penale militare. Il limite

soggettivo, infatti, perché si risponda dinanzi al giudice speciale

militare è che si tratti di reati commessi durante il servizio alle

armi, mentre per i reati previsti dalla legge penale militare, quando

li si commetta da appartenenti alle Forze armate ma non in servizio

alle armi, si risponde dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

La nozione di appartenenza alle Forze armate adottata dal

Costituente è dunque più ristretta di quella del legislatore, la

prima essendo destinata a dare una misura limitata alla giurisdizione

speciale militare, l'altra invece ispirata a far coincidere

giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare.

La diversità di piani di iurisdictio e lex presente in

Costituzione, assente nel codice penale militare di pace, vale

inoltre a sottolineare il principio che la giurisdizione normalmente

da adire è quella dei giudici ordinari anche nella materia militare.

Questa Corte ha sempre inteso la giurisdizione militare "come una

giurisdizione eccezionale circoscritta entro limiti rigorosi (v. le

sentenze n. 29 del 1958, n. 48 del 1959, n. 81 del 1980, n. 112 e n.

113 del 1986)", vale a dire come una deroga alla giurisdizione

ordinaria "la cui eccezionalità è sottolineata, per giunta,

dall'uso dell'avverbio "soltanto" nell'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, a conferma che la giurisdizione ordinaria è da

considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale"

(sentenza n. 206 del 1987; cfr. anche sentenza n. 207 del 1987).

Ora, questa relazione logica, di principio e di effetti, tra la

regola - cioè la giurisdizione ordinaria - e l'eccezione - cioè

quella dei tribunali militari - non si verificherebbe, se la

cognizione dei reati militari commessi da coloro che sono

assoggettati alla legge penale militare spettasse esclusivamente ai

giudici militari. Essa spetta invece di regola ai giudici ordinari,

salvo che non si tratti di reati commessi "sotto le armi".

4. - Alla luce della esposta ratio decidendi , essere cioè in

tempo di pace per i reati militari normale la giurisdizione

ordinaria, eccezionale quella speciale militare, può ora essere

individuata, all'interno delle classificazioni adottate dal codice

penale militare di pace, quella "appartenenza alle Forze armate" che

radica la giurisdizione dei tribunali militari in conformità e non

contro il precetto dell'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della

Costituzione.

In altri termini, sulle figure e le qualificazioni della legge

militare va imposta la volontà del Costituente.

Se il Costituente ha inteso conservare la giurisdizione militare

in tempo di pace "soltanto" per i reati militari commessi da

appartenenti alle Forze armate, nell'accezione ristretta di cittadini

che, al momento della commissione del reato, stanno prestando il

servizio militare e non in quella dilatata da riferire allo status

militis di chi è titolare di obblighi militari, le "persone alle

quali è applicabile la legge penale militare", assoggettabili alla

giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 del codice penale

militare di pace, non possono essere altre o di più di quelle

elencate nell'art. 3 (militari in servizio alle armi) e nell'art. 5

(militari considerati in servizio alle armi) c.p.m.p.

Nella categoria dei militari in servizio alle armi rientrano gli

ufficiali "dal momento della notificazione del provvedimento di

nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li

colloca fuori del servizio alle armi", gli altri militari, "dal

momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui,

inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune

di residenza da essi prescelto" o, se sottufficiali di carriera,

"fino al momento della notificazione del provvedimento che li colloca

fuori del servizio alle armi". Per tutti costoro il rapporto di

servizio alle armi è attuale, non potenziale né pregresso, ha

carattere di continuità o di professionalità.

Le figure, invece, di "militari considerati in servizio alle

armi", partitamente indicate nell'art. 5 c.p.m.p., si caratterizzano

per l'assenza dal servizio effettivo ed insieme, però, per la

permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Tali sono

gli ufficiali in posizione di servizio permanente, che siano

collocati in aspettativa o sospesi dall'impiego; i sottufficiali di

carriera in aspettativa; i militari in stato di allontanamento

illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o assenza arbitraria

dal servizio; i militari in congedo che scontano una pena detentiva

militare; i militari in congedo in detenzione preventiva in carcere

militare per un reato soggetto alla giurisdizione militare. Infine la

previsione di cui al punto 6) relativa ad ogni altro militare in

congedo, considerato in servizio, a norma di legge o di regolamento,

è destinata a perdere in concreto ogni pratica rilevanza, per quanto

subito si dirà.

5. - Per tali figure di militari, che il legislatore qualifica "in

servizio alle armi" o "considerati in servizio alle armi", si

verifica, allo stato della legislazione, coincidenza con la nozione

costituzionale di "appartenenti alle Forze armate". Solo per esse

vale il principio, enunciato dall'art. 263 c.p.m.p., che

l'assoggettamento alla legge penale militare comporta la cognizione

dei giudici militari.

Per tutti gli altri militari in congedo illimitato, che la legge,

ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la

cognizione dei reati militari spetta ai giudici comuni e non a quelli

militari.

Si ristabilisce così la dovuta obbedienza della legge alla

Costituzione.

Il legislatore può continuare ad usare di una più lata nozione

di appartenenza sia ai fini dell'applicabilità delle fattispecie di

reati militari sia per costruire circostanze aggravanti di reati

comuni. È quanto si riscontra, in questa seconda ipotesi, nell'art.

292 bis , secondo comma, c.p., aggiunto dall'art. 9 della legge 23

marzo 1956, n. 167 ("Si considera militare in congedo chi, non

essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle

Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice

penale militare di pace"). Ma questa più estesa "appartenenza" non

è coperta, per divieto dell'art. 103, terzo comma, secondo periodo,

della Costituzione, dalla cognizione dei tribunali militari.

Sicché sia la fattispecie, di cui all'art. 238 c.p.m.p., che ha

dato luogo al giudizio di merito dal quale trae origine il presente

incidente di costituzionalità, sia tutte le altre elencate dall'art.

7 c.p.m.p., di reati militari commessi da militari in congedo

illimitato, e a fortiori quelle riferite a persone estranee alle

Forze armate (artt. 13 e 14 c.p.m.p.) cadono nella competenza della

giurisdizione ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 263 del codice

penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla

giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge

penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o

considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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