Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/04/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell' art. 11 della

legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), e degli artt. 37, primo comma, e 263 del

codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 19

gennaio 1979 dal Tribunale Supremo Militare (due ordinanze), il 3

maggio 1979 dal Tribunale militare territoriale di Padova, il 23

ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di La Spezia, il 19

giugno 1980 dal Tribunale militare territoriale di Torino, il 16 agosto

1984 dal Giudice istruttore del Tribunale militare di Bari, l'11 luglio

1984 dal Tribunale militare di Verona, il 12 dicembre 1984 dal

Tribunale militare di La Spezia, il 14 novembre 1984 dal Tribunale

militare di Cagliari, il 12 novembre 1984 dal Giudice istruttore del

Tribunale militare di Verona e il 26 marzo 1985 dal Tribunale militare

di Verona, iscritte rispettivamente ai nn. 373, 374 e 617 del registro

ordinanze 1979, ai nn. 97 e 649 del registro ordinanze 1980, ai nn.

1148 e 1184 del registro ordinanze 1984, ai nn. 138, 164, 233 e 348 del

registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 182 (le prime due) e 304 del 1979, nn. 105 e 304 del

1980, nn. 56-bis, 59-bis, 143-bis, 161-bis, 179-bis e 238-bis del 1985.

Visti gli atti di costituzione di Santi Lorenzo, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

uditi gli avvocati Giuseppe Ramadori e Mauro Mellini per Santi

Lorenzo e l'Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Santi Lorenzo, condannato dal Tribunale militare territoriale

di La Spezia ad un anno di reclusione militare per il reato di cui

all'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, perché

ammesso al servizio sostitutivo civile, rifiutava di prestarlo,

proponeva ricorso al Tribunale Supremo Militare, deducendo, fra

l'altro, l'illegittimità costituzionale di alcune norme

dell'ordinamento giudiziario militare e del codice penale militare di

pace, nonché dell'art. 11 legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Un altro ricorso il Santi proponeva avanti la stessa autorità

giurisdizionale avverso la sentenza emessa il 27 gennaio 1978 dal

Tribunale militare territoriale di Roma che lo aveva condannato alla

pena di due anni di reclusione militare per il reato di

insubordinazione verso superiore ufficiale aggravata, commesso nel

carcere militare ove era detenuto per il reato previsto dall'art. 8,

primo comma, della legge n. 772 del 1972, in ordine al quale era stato

condannato dal Tribunale militare territoriale di La Spezia.

Il Tribunale Supremo Militare, con due ordinanze di contenuto

parzialmente identico, entrambe emesse il 19 gennaio 1979 (r.o. n. 373

del 1979 e n. 374 del 1979), ha sollevato questione di legittimità in

riferimento agli artt. 103, terzo comma, e 25, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, "nella

parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a

prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla

giurisdizione militare".

Premesso che la genericità della locuzione "ogni effetto penale"

contenuta nella norma impugnata e l'unitarietà di trattamento

stabilita fra gli ammessi al servizio sostitutivo civile e coloro che

prestano servizio militare non armato inducono a ritenere che il

legislatore abbia inteso assoggettare alla giurisdizione militare anche

le persone appartenenti alla prima categoria nell'ipotesi di

commissione di reati militari, il giudice a quo pone in dubbio che tale

equiparazione sia sufficiente a realizzare in capo agli ammessi al

servizio sostitutivo civile la qualità di "appartenenti alle Forze

armate", necessaria, ai sensi dell'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, per assoggettare l'autore di un reato militare alla

giurisdizione militare. Se una categoria di persone viene dalla legge

"equiparata" ai cittadini che prestano il normale servizio militare,

ciò sta a dimostrare "che quella categoria è stata vista dal

legislatore come estranea alla compagine di coloro che quel servizio

prestano". Quindi, il legislatore, pur riconoscendo che la qualità di

appartenente alle Forze armate non sussiste nei confronti di chi presti

il servizio sostitutivo civile, per ragioni di politica criminale ne ha

disposto la parificazione, sul piano delle conseguenze giuridiche, a

chi presti il servizio militare nelle Forze armate. Tale parificazione,

che, sotto ogni altro aspetto, può ritenersi ammissibile, non lo è

sul terreno della giurisdizione, giacché "se gli obiettori in servizio

civile non appartengono alle Forze armate, come il legislatore

indirettamente riconosce, e come per la verità parrebbe doversi

ammettere in base alla interpretazione letterale dell'espressione

"servizio civile" che la legge n. 772 adopera, nonché tenendo presente

che tale servizio non costituisce una forma, ancorché diversa da

quella "normale", di servizio militare, bensì un modo di soddisfare

l'obbligo di tale servizio (art. 1, primo comma, della legge e art. 52,

secondo comma, della Costituzione) mediante altra prestazione personale

(art. 23 della Costituzione) di quel servizio sostitutiva, appare

evidente che, assoggettando la categoria in questione alla

giurisdizione militare, il legislatore ordinario potrebbe essersi posto

in contrasto", oltre che con l'art. 103, terzo comma, anche con l'art.

25, primo comma, della Costituzione, per avere distolto gli ammessi al

servizio sostitutivo civile dal giudice naturale precostituito per

legge, vale a dire dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 luglio 1979.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Deduce l'Avvocatura che la natura militare del reato previsto

dall'art. 8, primo comma, della legge n. 772 del 1972 appare correlata

all'interesse penalmente protetto di assicurare la prestazione di un

servizio, differenziato nelle modalità, ma sempre riconducibile

all'obbligo di prestazione del servizio di leva.

Nessun rilievo avrebbe la specie della pena prevista per tale reato

(reclusione, anziché reclusione militare), giacché il codice militare

di pace contempla casi (art. 22, secondo comma) nei quali per i reati

militari si applica la pena della reclusione. D'altro canto, se è vero

che per la nozione di reato militare non sembra ci si possa discostare

da un criterio meramente formale (art. 37 del codice penale militare

di pace), è anche vero che la valutazione discrezionale del

legislatore non deve superare i limiti propri del canone della

ragionevolezza, travalicando i valori, afferenti alle esigenze

militari, esplicitamente o implicitamente garantiti dalla stessa

Costituzione.

Rilevato che la Costituzione non fornisce la nozione di

"appartenente alla Forze armate", "sì che entrambe le nozioni devono

essere desunte dal restante diritto positivo", deduce l'Avvocatura non

essere dimostrato che la Costituzione abbia inteso delineare una

nozione di "appartenente alle Forze armate" diversa da quella

configurata dalla legislazione vigente e dal codice penale militare in

specie. Dati sintomatici in senso contrario emergerebbero, invece, dai

lavori preparatori della Costituzione, dall'art. 90 della Costituzione

stessa, dall'art. 292-bis, secondo comma, del codice penale (introdotto

con la legge 23 marzo 1956, n. 167), nonché dal fatto che la

prevalente dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere

compresi nella nozione di appartenenti alle Forze armate, ai fini

dell'assoggettamento alla giurisdizione militare, non solo i militari

in servizio alle armi, ma anche quelli in congedo che siano considerati

in servizio alle armi a norma di legge, così come prevede l'art. 5, n.

6, del codice penale militare di pace.

Conseguentemente, la legge n. 772 del 1972, con l'equiparazione

introdotta dall'art. 11, "non innova affatto rispetto alla

sottoposizione alla giurisdizione degli obiettori ammessi al servizio

civile; al massimo può ritenersi che, trattandosi di militari in

congedo, li annoveri tra i militari considerati in servizio alle armi

(art.5, n. 6, c.p.m.p.), facendo implicitamente perno sul vincolo che

incorre tra tali soggetti e l'istituzione militare, anche in relazione

a quanto previsto dall'art. 10 della legge, relativamente al tempo di

guerra".

Quanto alla violazione dell'art. 25, primo comma, della

Costituzione, "l'infondatezza della medesima traspare dalla inesatta

nozione che del Giudice naturale precostituito per legge dimostra di

avere il Giudice a quo".

In entrambi i procedimenti si è pure costituito il Santi,

rappresentato e difeso nel primo giudizio dall'avv. Giuseppe Ramadori e

nel secondo giudizio dall'avv. Mauro Mellini, mediante comparse di

costituzione adesive all'ordinanza di rimessione.

2. - Nel corso del procedimento penale a carico dell'obiettore di

coscienza Capuzzo Silverio, imputato del reato di cui all'art. 8, primo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art.

2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, perché, ammesso a prestare

servizio civile sostitutivo di quello militare, sospendeva la

prestazione del servizio, comunicando di considerarsi libero da ogni

ulteriore impegno, per avere già prestato servizio nei diciotto mesi

previsti per il servizio di ferma in marina, il Tribunale militare

territoriale di Padova, con ordinanza del 3 maggio 1979 (r.o. 617 del

1979), ha denunciato, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 37 del codice penale militare

di pace, e, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo

comma, della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 263 dello

stesso codice e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Secondo il giudice a quo, anche se l'equiparazione ad ogni effetto

penale degli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo

civile stabilita dall'art. 11 della legge n. 772 del 1972 dovesse

intendersi limitata agli aspetti sostanziali, la loro sottoposizione

alla giurisdizione militare deriverebbe dagli artt. 37 e 263 del codice

penale militare di pace, donde l'illegittimità di questi ultimi.

L'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace,

affermando il principio della piena sovranità del legislatore, "vale a

dire la tautologia, per cui il reato militare è quello come tale

definito o definibile, alla stregua di meri elementi formali, posti

dallo stesso legislatore", contrasterebbe con l'art. 103, terzo comma,

della Costituzione, il quale, sottintendendo una nozione di reato

militare di carattere contenutistico, desumibile dalla stessa

Costituzione, pone dei limiti alla sovranità del legislatore nel

definire la militarità di un reato.

A sua volta, l'art. 263 del codice penale militare di pace,

devolvendo al giudice militare la cognizione di ogni reato militare,

abbia o no l'autore del reato la qualità di appartenente alle Forze

armate, purché ad esso sia applicabile la legge penale militare,

contrasterebbe sia con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione,

perché comporta la devoluzione al giudice militare dei reati militari

commessi non solo dai militari in servizio, ma anche dai militari in

congedo illimitato e persino da persone del tutto estranee alle Forze

armate, sia con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, perché

amplia illegittimamente la giurisdizione del giudice militare.

Se, invece, l'equiparazione stabilita dall'art. 11 della legge n.

772 del 1972 dovesse intendersi riferita anche agli effetti

processuali, questo precetto, equiparando ai militari in servizio

armato gli obiettori di coscienza che svolgono servizio civile o

servizio non armato, ricompresi dalla normativa vigente tra le persone

a cui è applicabile la legge penale militare in genere (art. 1, primo

comma, del codice penale militare di pace) ed assoggettabili, come

tali, alla giurisdizione dei tribunali militari, sarebbe in contrasto

con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, in base al quale la

sfera di competenza dei tribunali militari non può derivare da

indiscriminate "militarizzazioni", oltre che di reati, di categorie di

cittadini estranei ad un'Arma o ad un Corpo armato dello Stato.

Sarebbe anche violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, per

l'illegittimo ampliamento della sfera di giurisdizione del giudice

militare.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7 novembre 1979.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale,

riprodotte le deduzioni sub 1, ha chiesto che le questioni vengano

dichiarate non fondate.

3. - Nel corso del procedimento penale a carico di Puviani Luciano,

imputato del reato di rifiuto del servizio sostitutivo civile, il

Tribunale militare territoriale di La Spezia, con ordinanza del 23

ottobre 1979 (r.o. 97 del 1980), ha sollevato, su eccezione di parte,

questione di legittimità, in riferimento agli artt. 103, terzo comma,

e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 11 della legge 15

dicembre 1972, n. 772, "nella parte in cui si stabilisce che gli

obiettori di coscienza, ammessi a prestare servizio sostitutivo civile,

siano sottoposti alla giurisdizione militare".

Dopo essersi richiamato alla questione sollevata dal Tribunale

Supremo Militare, il giudice a quo deduce che la stessa terminologia

adottata dalla legge n. 772 del 1972 spesso sembra "deliberatamente

estranea al linguaggio tecnico-giuridico proprio dei testi giuridici

militari fondamentali... quasi a sottolineare che si è voluto evitare

ogni possibile riferimento ad uno status militare degli ammessi al

servizio sostitutivo".

Inoltre, il trattamento riservato agli ammessi al servizio

sostitutivo civile da detta legge fornirebbe un'ulteriore prova della

loro non appartenenza alle Forze armate.

Da un lato, l'art. 5, primo comma, lett. a, della legge n. 772 del

1972 - stabilendo che l'omessa presentazione, senza giusto motivo, nel

termine fissato per assumere servizio "integra un illecito represso con

tipica sanzione amministrativa, la decadenza dal beneficio" - adotta un

trattamento assolutamente diverso da quello previsto nell'art. 151,

primo comma, del codice penale militare di pace che reprime penalmente

l'analogo fatto di mancanza alla chiamata commesso dal militare in

congedo illimitato provvisorio, dall'altro, l'art. 5, ultimo comma,

della stessa legge, prescrivendo che gli ammessi al servizio

sostitutivo civile devono essere "distaccati" presso enti,

organizzazioni o corpi di assistenza, ecc., usa una formula che sembra

voler evidenziare la collocazione del soggetto - confermata dalla

impossibilità di applicare talune delle fattispecie ipotizzate dalla

legge penale militare in materia di violazione di doveri inerenti al

servizio e alla disciplina militare - in un ambito del tutto estraneo

alla compagine militare. Poiché, poi, la qualità di "appartenenti

alle Forze armate" di cui all'art. 103, terzo comma, della Costituzione

deriva direttamente dal perfezionarsi dell'atto di arruolamento (art.

61 lettere e ed f, della legge sulla leva), avente il ruolo di

presupposto per la proposizione della domanda di ammissione al servizio

sostitutivo (art. 2 della legge n. 772 del 1972, così come modificato

dall'art. 1 della legge n. 695 del 1974), ne consegue che l'ammesso al

servizio sostitutivo civile deve aver acquisito, con l'arruolamento, lo

status di "appartenente alle Forze armate", status che nessuna norma

della legge n. 772 del 1972 fa venir meno: prova ne sia che

l'equiparazione di cui all'art. 5 della legge n. 772 del 1972 è

circoscritta all'effetto che "il militare in servizio illimitato

provvisorio il quale è stato ammesso al servizio sostitutivo civile,

pur non prestando materialmente il servizio militare armato, non viene

beneficiato anche di un trattamento diverso, sul piano penale, da

quello dei cittadini coetanei che prestino regolare servizio di leva".

Sussistendo, quindi, un sufficiente margine di dubbio circa

l'appartenenza alle Forze armate degli ammessi al servizio sostitutivo

civile, appare altrettanto dubbia, secondo il giudice a quo, la

conformità all'art. 103, terzo comma, della Costituzione,

dell'equiparazione disposta dall'art. 11 della legge n. 772 del 1972,

equiparazione che comporta l'esercizio della giurisdizione militare in

ordine ad eventuali reati militari commessi dagli ammessi al servizio

civile, laddove l'esercizio della giurisdizione dei tribunali militari

è limitato ai reati militari commessi da appartenenti alle Forze

armate. "Implicita sarebbe la contestuale lesione dell'art. 25 della

Carta costituzionale, derivando per gli ammessi al servizio sostitutivo

civile, dal soprariferito assoggettamento alla giurisdizione dei

Tribunali militari, che essi verrebbero distolti dal giudice naturale,

precostituito per legge, che è l'Autorità giudiziaria ordinaria".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 16 aprile 1980.

La parte privata non si è costituita, né ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - Il Tribunale militare territoriale di Torino, con ordinanza

del 19 giugno 1980 (r.o. 649 del 1980) emessa nel procedimento penale a

carico di Mura Massimo, imputato del reato di cui all'art. 8, primo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (sostituito dall'art. 2

della legge 24 dicembre 1974, n. 695), premesso che l'equiparazione -

stabilita dall'art. 11 della stessa legge - dei giovani ammessi a

valersi delle disposizioni della legge n. 772 del 1972 ai cittadini

che prestano il servizio militare di leva, vale sia agli effetti

sostanziali sia agli effetti processuali, ha denunciato, in riferimento

agli artt. 25, primo comma, 52, primo e secondo comma, e 103, terzo

comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 11 della legge 15

dicembre 1972, n. 772.

Riprese, sia pur sommariamente, le argomentazioni svolte dalle

precedenti ordinanze per quanto attiene alla dedotta violazione del

primo e del terzo dei parametri invocati, il giudice a quo, con

riferimento all'art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione,

asserisce che "la qualità di appartenente alle Forze armate non può

essere liberamente determinata dal legislatore ordinario che non può

rendere "militari" coloro che per la Costituzione non sono

istituzionalmente preposti alla difesa della Patria".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 5 novembre 1980.

La parte privata non si è costituita, né ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. - Nel corso del procedimento penale a carico di Terzi Roberto,

imputato del reato di cui all'art. 8, primo comma, della legge 15

dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre

1974, n. 695, il Tribunale militare di Verona, con ordinanza dell'11

luglio 1984 (r.o. 1184 del 1984), ha sollevato, su eccezione della

difesa dell'imputato, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge n.772 del 1972, "per avere, in contrasto con

l'art. 103, terzo comma, Cost., attribuito alla giurisdizione militare

la cognizione di reati commessi da persone non appartenenti alle Forze

armate dello Stato", e, in contrasto con l'art. 25, primo comma, della

Costituzione, "conseguentemente distolto tali persone dal loro giudice

naturale precostituito per legge, e cioè l'autorità giudiziaria

ordinaria".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59-bis del 9 marzo 1985.

La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Un'identica questione lo stesso Tribunale militare di Verona ha

sollevato con ordinanza del 26 marzo 1985 (r.o. 348 del 1985) emessa

nel corso del procedimento penale a carico di Bugatti Fiorenzo,

anch'egli imputato del reato di rifiuto del servizio sostitutivo

civile.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 - bis del 9 ottobre 1985.

La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

6. - Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Paolantonio

Giovanni, imputato del reato di cui all'art. 8, primo comma, della

legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2, primo comma,

della legge 24 dicembre 1974, n. 695, "perché ammesso a prestare il

servizio sostitutivo civile di quello militare e, destinato alla sede

di Bari del Fondo Mondiale per la natura, che doveva raggiungere il 29

agosto 1983, come da cartolina precetto ritualmente notificata presso

il suo domicilio, non si presentava ed espatriava in Francia, in tal

modo rifiutando di compiere il servizio stesso", il Giudice istruttore

del Tribunale militare di Bari, con ordinanza del 16 agosto 1984 (r.o.

1148 del 1984), ha denunciato - su eccezione del pubblico ministero -

l'illegittimità, in riferimento agli artt. 103, terzo comma, e 25,

primo comma, della Costituzione, dell'art. 11 della legge n. 772 del

1972, "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza

ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla

giurisdizione militare"

Rileva il giudice a quo che, ai sensi dell'art. 103, terzo comma,

della Costituzione, l'ambito della giurisdizione dei tribunali militari

è segnato da un limite oggettivo (l'essere stato commesso un reato

militare) e da un limite soggettivo (lo status di appartenente alle

Forze armate del soggetto attivo del reato). La qualità di reato

militare può riconoscersi al delitto di cui all'art. 8 della legge n.

772 del 1972, lo status di appartenente alle Forze armate deve invece

negarsi all'obiettore ammesso al servizio sostitutivo civile.

Alla stregua della legge penale militare, cui occorrerebbe far

riferimento, l'assoggettamento degli obiettori ammessi al servizio

civile potrebbe derivare soltanto dall'art. 5, n. 6, del codice penale

militare di pace, laddove si dice che è considerato in servizio alle

armi ogni altro militare in congedo che la legge o i regolamenti

militari tale considerino: questa "legge" potrebbe essere rappresentata

dalla norma impugnata, la quale stabilisce la piena equiparazione di

coloro che prestano il servizio sostitutivo civile a coloro che sono in

servizio alle armi.

Ma una tale ipotesi, benché "autorevolmente" sostenuta, non si

rivela decisiva.

Richiamate le ordinanze con le quali il disciolto Tribunale Supremo

Militare "ha sollevato questione di legittimità costituzionale

identica a quella che ora si intende proporre", il giudice a quo deduce

in primo luogo che la norma impugnata, con lo stabilire l'equiparazione

"ad ogni effetto civile, penale, amministrativo" degli ammessi al

servizio sostitutivo ai cittadini che prestano il normale servizio

militare, ha implicitamente mantenuto la distinzione tra le due

categorie di soggetti, riconoscendone la differenza di stato, "sicché

gli ammessi al servizio civile, restando estranei alla categoria dei

primi, non ne possono condividere la qualità d'appartenenti alle Forze

armate", qualità che, peraltro, né direttamente né mediante il

richiamo agli artt. 5 e 7 del codice penale militare di pace, risulta

loro conferita dal legislatore nel quadro normativo che disciplina

l'obiezione di coscienza. Perciò la disposta equiparazione, se rientra

nei poteri del legislatore sostanziale, "non sembra poter avere

legittimi riflessi sulla giurisdizione militare, ancorata per disposto

costituzionale al duplice limite" stabilito dall'art. 103, terzo

comma, della Costituzione.

In conclusione, la norma impugnata sembra porsi in contrasto: con

l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, "poiché sottopone alla

cognizione del Tribunale militare reati militari commessi da persone

estranee alle Forze armate"; con l'art. 25, primo comma, della

Costituzione, "perché in tal modo, distoglie tali persone dal giudice

naturale precostituito per legge, e cioè dall'autorità giudiziaria

ordinaria".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56-bis del 6 marzo 1985.

La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

7. - Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Passerini

Giuseppe ed altro, imputati di "concorso in omessa presentazione in

servizio", il Giudice istruttore del Tribunale militare di Verona, con

ordinanza del 12 novembre 1984 (r.o. 233 del 1985), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11

della legge 15 dicembre 1972, n. 772, laddove stabilisce che "i giovani

ammessi ad avvalersi delle disposizioni della citata legge sono

equiparati ai cittadini che prestano il servizio militare di leva ad

ogni effetto penale", sia sostanziale sia processuale.

Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, determinando "un

assoggettamento alla giurisdizione militare di coloro che sono stati

dallo Stato stesso riconosciuti obiettori ed ammessi a prestare un

servizio sostitutivo civile", mentre, da un lato, in violazione

dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, estende l'ambito della

cognizione dei tribunali militari sino a ricomprendere reati commessi

da soggetti non appartenenti alle Forze armate in quanto non

"istituzionalmente preposti alla difesa della Patria (art. 52, co. I

cost.)", dall'altro, (e "di conseguenza"), sottrae costoro al giudice

naturale precostituito per legge, che è l'autorità giudiziaria

ordinaria.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179-bis del 31 luglio 1985.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale,

sostanzialmente riproducendo le deduzioni sub 1, ha chiesto che "le

questioni" siano dichiarate "infondate".

8. - Con ordinanza del 14 novembre 1984 (r.o. 164 del 1985),

emessa nel corso del procedimento penale a carico di Pusceddu Mariano,

imputato di rifiuto di servizio sostitutivo civile, il Tribunale

militare di Cagliari ha denunciato, in riferimento agli artt. 103,

terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, "nella parte in cui

stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio

sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione militare".

Richiamate le precedenti ordinanze del Tribunale Supremo Militare e dei

Tribunali militari di La Spezia e di Torino, deduce il giudice a quo

che la norma impugnata "spezza i limiti posti dalla normativa

costituzionale, la quale restringe la giurisdizione specializzata alla

cognizione dei reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze

armate".

Pur sussistendo "una incompatibilità di ordine giuridico

intrinseco" fra status di militare e status di obiettore chiamato ad

assolvere il servizio sostitutivo civile (l'ammesso a tale servizio,

benché arruolato, è stato dispensato dal servizio militare ed è

stato distaccato presso enti ed organismi del tutto al di fuori della

organizzazione militare), il legislatore ha equiparato le due relative

categorie assoggettandole entrambe alla giurisdizione militare. Se,

poi, come indirettamente si riconosce, il servizio sostitutivo civile

rappresenta solo una modalità di adempimento dell'obbligo personale

stabilito dall'art. 52, secondo comma, della Costituzione, l'art. 11

della legge 15 dicembre 1972, n. 772, equiparando il civile al militare

ed assoggettandolo alla medesima giurisdizione penale, contrasterebbe

con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, "per avere attribuito

all'Autorità Giudiziaria Militare la cognizione di reati commessi da

estranei alle Forze Armate", e con l'art. 25, primo comma, della

Costituzione, "per l'individuata sottrazione del cittadino al suo

giudice naturale".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161-bis del 10 luglio 1985.

Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata.

9. - Nel corso del procedimento penale a carico di Rossi Learco,

imputato di "allontanamento illecito" e di "diserzione", il Tribunale

militare di La Spezia, con ordinanza del 12 dicembre 1984 (r.o. 138

del 1985), richiamata la sua precedente ordinanza del 23 ottobre 1979,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 11 della

legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui assoggetta gli

obbligati alla leva ammessi al servizio sostitutivo civile alla

giurisdizione militare.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143-bis del 19 giugno 1985.

Anche in tale giudizio non vi è stato intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :

1. - Le undici ordinanze di rimessione, pronunciate tutte da

giudici militari, sollevano questioni di legittimità costituzionale

per lo più coincidenti e nel resto strettamente connesse: i relativi

giudizi vengono, pertanto, riuniti al fine di essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Comune oggetto di censura è l'art. 11 della legge 15 dicembre

1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza),

nella parte in cui, attraverso l'equiparazione "ad ogni effetto penale"

degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo

civile ai cittadini che prestano il normale servizio militare,

stabilisce che gli obiettori stessi siano sottoposti alla giurisdizione

militare. Due i parametri costantemente invocati, dato il riferimento

di tutte le ordinanze agli artt. 103, terzo comma, secondo periodo, e

25, primo comma, della Costituzione. Ad essi l'ordinanza del Tribunale

militare territoriale di Torino (r.o. 649 del 1980) affianca pure

l'art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione.

A sua volta, l'ordinanza del Tribunale militare territoriale di

Padova (r.o. 617 del 1979) si caratterizza rispetto alle altre in

quanto sospetta di illegittimità costituzionale anche le più generali

prescrizioni degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace,

l'uno in relazione all'art. 103, terzo comma, l'altro in relazione agli

artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, e ciò

per l'assoggettamento degli obiettori di coscienza alla giurisdizione

dei tribunali militari, anziché dei giudici ordinari, al quale

condurrebbero gli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace se

l'equiparazione ad ogni effetto penale disposta dall'art. 11 della

legge 15 dicembre 1972, n. 772, dovesse intendersi limitata agli

aspetti sostanziali, con conseguente esclusione di quelli processuali

o, comunque, relativi alla giurisdizione.

3. - Le ragioni anzidette inducono a prendere le mosse dalle

questioni concernenti l'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,

non senza subito osservare che - pur non mancando di adesioni la tesi

propensa ad intendere l'espressione "ogni effetto penale" in senso

restrittivo, limitatamente cioè ai soli effetti di diritto sostanziale

- il notevole numero e, più ancora, il largo fronte di provenienza

delle ordinanze di rimessione testimoniano di una così diffusa linea

interpretativa da non consentire che la si possa disattendere nella

presente sede. La Corte è, quindi, tenuta a pronunciarsi sulla

legittimità costituzionale della norma in forza della quale gli

obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile

vengono equiparati ai cittadini che prestano il normale servizio

militare anche per quanto riguarda l'assoggettamento alla giurisdizione

dei tribunali militari.

In realtà, l'equiparazione ad ogni effetto penale, come pure agli

altri effetti, operata dall'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n.

772, è letteralmente formulata con generale, indiscriminato, riguardo

ai "giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente

legge" e, quindi, sia ai giovani ammessi a prestare servizio militare

non armato sia ai giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo

civile, ma la norma impugnata dalle ordinanze di rimessione si

presenta, se non altro per ragioni di rilevanza, rigorosamente

circoscritta agli obiettori di coscienza di questa seconda categoria,

ad essa appartenendo tutti gli imputati dei procedimenti a quibus.

4. - Dei tre parametri costituzionali complessivamente addotti, il

primo a richiamare l'attenzione, anche perché quasi sempre indicato

anteriormente agli altri nella motivazione ed alcune volte pure nel

dispositivo delle ordinanze di rimessione, è l'art. 103, terzo comma,

secondo periodo, della Costituzione. La sua violazione discenderebbe

dal rilievo che gli obiettori di coscienza ammessi al servizio

sostitutivo civile non potrebbero essere considerati alla stregua di

"appartenenti alle Forze armate", così rendendosi irrealizzabile in

capo ad essi l'indefettibile condizione soggettiva cui l'art. 103,

terzo comma, secondo periodo, della Costituzione subordina la

sottoponibilità alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di

pace.

La questione è fondata.

5. - L'argomentazione su cui più insistono le ordinanze di

rimessione fa leva sul "dato incontrovertibile che, se una categoria di

persone viene dal legislatore equiparata " ai cittadini che prestano il

normale servizio militare", resta con ciò stesso dimostrato che quella

categoria è stata vista dal legislatore come estranea alla compagine

di coloro che quel servizio prestano", con il che lo stesso

"legislatore riconosce che la qualità di appartenente alle Forze

armate... non sussiste nei confronti di coloro che prestano servizio

sostitutivo civile" (r.o. 373 del 1979,374 del 1979). In altri termini,

ricorrendo ad una "operazione di equiparazione" (r.o. 164 del 1985) tra

coloro che prestano normale servizio militare e gli ammessi al servizio

sostitutivo civile, "la norma... implicitamente ha mantenuto la

distinzione tra le due categorie, riconoscendone la differenza di

stato. Sicché gli ammessi al servizio civile, restando estranei alla

categoria dei primi, non ne possono condividere la qualità di

appartenenti alle Forze armate", donde il contrasto con la Costituzione

del loro assoggettamento alla giurisdizione militare (r.o. 1148 del

1984; v. anche r.o. 97 del 1980, 348 del 1985).

Un'argomentazione così congegnata, non potendo non valere anche

per gli ammessi al servizio militare non armato, pure essi fatti

oggetto di equiparazione ai cittadini in normale servizio militare

dall'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, urta, però, con

l'avviso di quei giudici a quibus (r.o. 617 del 1979, 1148 del 1984,

164 del 1985; solo in un caso - r.o. 348 del 1985 - si parla degli

obiettori di coscienza in generale) che ritengono fuori discussione

l'appartenenza alle Forze armate degli ammessi al servizio militare non

armato e, quindi, non contrastante con l'art. 103, terzo comma,

secondo periodo, della Costituzione la loro sottoposizione alla

giurisdizione dei tribunali militari.

6. - La ragione determinante dell'illegittimità è un'altra. Anche

di essa non mancano tracce nelle ordinanze di rimessione. Ciò

soprattutto là dove si afferma che "tra lo status di militare e quello

di obiettore riconosciuto esiste una incompatibilità di ordine

giuridico intrinseco, rilevandosi che il soggetto ammesso a compiere il

servizio sostitutivo civile, sebbene arruolato, è stato dispensato

dall'assumere il servizio militare e distaccato presso Enti ed

Organismi che sono del tutto fuori dell'Organizzazione militare" (r.o.

164 del 1985); o, più semplicemente, che "per la stessa specifica

natura della prestazione richiestagli (servizio sostitutivo civile)"

(r.o. 97 del 1980) e, quindi, "a causa della natura non militare dei

compiti affidati" (r.o. 138 del 1985), chi è stato ammesso al servizio

sostitutivo civile "deve del tutto ritenersi estraneo allo status di

appartenente alle forze armate".

In realtà, gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio

sostitutivo civile non possono considerarsi appartenenti alle Forze

armate, perché l'avvenuto accoglimento della domanda a tal fine

proposta, facendo loro perdere lo status di militare, li rende estranei

ad esse.

7. - D'altronde, a fronte di una posizione soggettiva specifica,

quale la posizione di obiettore di coscienza riconosciuto, non

contemplata (anche se non esclusa: cfr. sentenza n. 164 del 1985) dalla

Costituzione, vana si rivelerebbe la pretesa di cogliere, all'interno

dell'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione,

indicazioni utili a chiarire i rapporti tra "appartenenti alle Forze

armate" e obiettori di coscienza, se si eccettua quella, più generale,

che presenta la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace

come una giurisdizione eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi

(v. le sentenze n. 81 del 1980, n. 48 del 1959, n. 29 del 1958).

Ancor più impensabile sarebbe una ricerca volta a rintracciare,

nella legislazione preesistente alla Costituzione e in quella

immediatamente successiva, elementi in grado di chiarire tali rapporti,

dato che soltanto con la legge 15 dicembre 1972, n. 772, contenente il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza, il problema ha avuto modo

di porsi.

Piuttosto, i riferimenti all'ordinamento militare nei suoi aspetti

di più persistente tradizione valgono a meglio puntualizzare,

attraverso il raffronto con le normali vicende dell'appartenenza alle

Forze armate, la condizione giuridica dell'obiettore di coscienza

ammesso a prestare servizio sostitutivo civile nei momenti salienti

dell'insorgere e dell'ulteriore estrinsecarsi di essa.

8. - La puntualizzazione deve prendere le mosse dal momento in cui

per l'obbligato alla leva diventa concretamente possibile presentare la

domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile. Il testo

dell'art. 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è

estremamente chiaro in proposito: l'obbligato alla leva "deve

presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60

giorni dall'arruolamento", Ciò significa che, all'atto della

presentazione della domanda, il giovane il quale si professa obiettore,

in quanto arruolato o, più precisamente, in quanto abile e arruolato

(v. art. 2, secondo comma, della stessa legge), riveste lo status di

militare, trovandosi, come tutti gli arruolati in attesa di chiamata

alle armi, collocato in congedo illimitato provvisorio (sentenza n. 112

del 1986).

Durante l'intero periodo che va dalla presentazione della domanda

alla conclusiva decisione la suddetta situazione rimane immutata:

resta sospesa la chiamata alle armi (art. 3, terzo comma, della legge

15 dicembre 1972, n. 772), ma continua l'appartenenza alle Forze armate

e, quindi, l'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali militari.

Lo stesso è a dirsi, ovviamente, per il caso in cui la domanda venga

disattesa.

Se, invece, la domanda è accolta, l'ammesso al servizio

sostitutivo civile perde lo status di militare acquisito in forza

dell'arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza

alle Forze armate e della sua assoggettabilità alla giurisdizione

militare.

In seguito al riconoscimento dell'obiezione di coscienza nella

forma della prestazione del servizio sostitutivo civile, una nuova

ipotesi di cessazione dall'appartenenza alle Forze armate dello Stato

agli effetti della legge penale militare si è così venuta ad

aggiungere alle ipotesi previste dall'art. 8 del codice penale militare

di pace: un'ipotesi che differisce, però, da queste ultime per le

condizioni risolutive cui la sottopongono gli artt. 6 e 9 della legge

15 dicembre 1972, n. 772, comminando la decadenza dal beneficio

dell'ammissione al servizio sostitutivo civile nei confronti,

rispettivamente, di chi "omette, senza giusto motivo, di presentarsi

entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o

corpo cui appartiene" o "commette gravi mancanze disciplinari o tiene

condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o

corpo cui appartiene" e di chi trasgredisce ai permanenti divieti di

"detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli

articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le

armi e le munizioni predette".

In ciascuna di tali evenienze verrà a ripristinarsi in capo

all'obiettore di coscienza decaduto dal beneficio in esame lo status di

militare e con esso l'appartenenza alle Forze armate: nei casi

dell'art. 6 si sarà in presenza di un chiamato alle armi e nei casi

dell'art. 9 di un chiamato alle armi o di un militare in congedo

illimitato, a seconda del momento nel quale la decadenza si sarà

verificata.

Ciò dimostra l'inaccettabilità della tesi sostenuta

dall'Avvocatura dello Stato negli atti di intervento per il Presidente

del Consiglio dei ministri, tutti imperniati sull'asserzione che

"L'art. 11 della legge n. 772/1972, mediante l'esposto principio

dell'equiparazione, non innova affatto rispetto alla sottoposizione

alla giurisdizione militare degli obiettori ammessi al servizio civile

sostitutivo; al massimo può ritenersi che, trattandosi di militari in

congedo, li annoveri tra i militari considerati in servizio alle armi

(art. 5, n. 6, c.p.m.p.)". A parte ogni altro rilievo, l'annoverare tra

i "militari in congedo" gli obiettori di coscienza durante il periodo

nel quale prestano servizio sostitutivo civile svuoterebbe di ogni

significato la nozione tecnica di "congedo", decisamente contrapposta

per definizione all'idea di servizio in atto.

Del resto, lo stesso uso, sia pur non rigorosamente tecnico, della

nozione di "distacco" (art. 5, terzo comma, della legge 15 dicembre

1972, n. 772) dal Ministero della Difesa "presso enti, organizzazioni o

corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e

incremento del patrimonio forestale" - situazione transitoria

"nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale", che, per

omogeneità di impostazione ed organicità di strutture, ancor meglio

realizzerebbe la "separazione" - conferma come gli ammessi a prestare

servizio sostitutivo civile vengano inquadrati al di fuori delle Forze

armate. Proprio l'inserimento nell'ente, organizzazione o corpo presso

cui ha luogo il distacco dimostra il sostanziale accostamento ai civili

che abitualmente vi operano. Il tutto in piena coerenza con gli

imprescindibili motivi di co scienza (art. 1, primo comma, della stessa

legge) che, debitamente accertati, conducono gli obiettori di coscienza

ammessi al servizio Sostitutivo civile a non riconoscere né gradi né

divise aventi le stellette, donde il loro esonero da qualsiasi forma di

addestramento militare.

Le ragioni che impediscono di considerare "militari in servizio"

gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo

civile escludono, altresì, che nel servizio sostitutivo civile in atto

si possa ravvisare un particolare modo di esplicazione del servizio

militare di leva. Nell'ottica dei "modi" si dovrebbe, caso mai, parlare

di un diverso modo - dai contenuti non militari - di adempiere

l'obbligo del servizio militare. Ma, più che all'ottica dei "modi", è

all'ottica dei "limiti" del servizio militare obbligatorio, del pari

fatti oggetto di riserva di legge dall'art. 52, secondo comma, della

Costituzione, che deve ricondursi il discorso sull'ammissione al

servizio sostitutivo civile. Ed in quanto limite all'adempimento

dell'obbligo del servizio militare, essa non può non tradursi in

un'alternativa di natura profondamente diversa.

L'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n.772, nello stabilire che

gli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile siano

sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari, oltrepassa

sicuramente il limite soggettivo posto dall'art. 103, terzo comma,

secondo periodo, della Costituzione alla giurisdizione dei tribunali

militari in tempo di pace, donde l'illegittimità costituzionale della

norma in questione.

Tale conclusione dispensa dall'esaminare gli altri motivi di

illegittimità prospettati dai giudici a quibus nei confronti della

stessa norma in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e

secondo comma, della Costituzione.

9. - Una volta specificamente escluso, con la declaratoria di

illegittimità parziale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n.

772, che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio

sostitutivo civile siano sottoponibili alla giurisdizione dei tribunali

militari anziché dei giudici ordinari, restano prive di concreta

rilevanza le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37 e

263 del codice penale militare di pace, sollevate in via più generale,

ma sempre in vista del medesimo risultato, dal Tribunale militare

territoriale di Padova (r.o. 617 del 1979). Tali questioni vanno,

pertanto, dichiarate inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che gli

obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile

siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace,

sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo

comma, della Costituzione, dal Tribunale militare territoriale di

Padova con ordinanza del 3 maggio 1979 (r.o. 617 del 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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