Art. 148 — Nozione del reato; sanzione penale

[1]Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

[2]1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi; 2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 luglio 1993, n. 343 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva".

Testo vigente dal 5 agosto 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 343/1993

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1993

    La clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata stabilita per coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza, costituisce una sorta di clausola di garanzia della proporzionalità della pena, in quanto, in mancanza di essa, di fronte alla manifestazione di un rifiuto totale del servizio di leva, la sanzione penale è destinata ad applicazioni reiterate fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva (45 anni). La inapplicabilità di tale clausola nei confronti di coloro, che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo ovvero adducendo motivi diversi da quelli considerati dal legislatore, da' adito, in pratica, alla c.d. spirale di condanna, rendendo al contempo eccessivamente sproporzionato il trattamento sanzionatorio e vanificando altresì il fine rieducativo della pena che costituisce una garanzia istituzionale della libertà personale in relazione allo stato di detenzione. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - restando assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità - dell'art. 8, terzo comma, l. n. 772 del 1972 in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della l. n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura quantomeno non inferiore complessivamente alla durata del servizio militare di leva, rimanendo peraltro urgente un intervento del legislatore volto alla razionalizzazione del trattamento sanzionatorio relativamente ai reati militari connessi al rifiuto di prestare il servizio militare. - Sulla misura della pena stabilita per il rifiuto totale del servizio militare v. S. nn. 409/1989 e 467/1991. - Sui rapporti fra principio di uguaglianza e la regola della proporzionalità v. S. n. 163/1993.

    Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 148 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 1 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 34/2001

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, nella parte in cui non impedirebbe la possibilità di una cumulabilità di condanne a carico di chi, dopo avere commesso il reato di diserzione (ex art. 148 cod. pen. mil. pace), rifiuti il servizio di leva per motivi di coscienza, commettendo così il reato previsto dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Infatti il problema di una duplice irrogazione della pena per i medesimi fatti potrebbe sorgere soltanto quando vi sia stata già una prima condanna per uno dei due reati sopra indicati, il che non è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la questione come sollevata dal giudice rimettente si presenta ipotetica e perciò inammissibile. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, v. ordinanze n. 237/1999, n. 459/1998, n. 165/1998, n. 34/1998; nonché la sentenza n. 336/1995. M.R.

    Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza · Art. 148 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 35/2001

    Questione infondata
    9 febbraio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, nella parte in cui consentirebbe più di una condanna per il militare già condannato a pena di durata uguale al servizio militare ancora da svolgere. Il giudice rimettente, infatti, muove dall'erronea premessa secondo cui l'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norma che esonera dal servizio militare chi abbia espiato la pena nella misura ivi stabilita) non sia applicabile a tutti i reati consistenti nel rifiuto del servizio militare, non sorretto da motivi di coscienza. - Sulla inammissibilità della c.d. "spirale delle condanne" per i reati di rifiuto del servizio militare, si veda la sentenza n. 43/1997. - Sulla portata e sulla inutilizzabilità quale 'tertium comparationis' dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998, si vedano le sentenze n. 223/2000 e n. 224/2000, e l'ordinanza n. 513/2000. M.R.

    Art. 148 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 5 agosto 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 luglio 1993, n. 343 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art148 · fonte del testo

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