Corte costituzionale

Sentenza n. 224/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 154, primo

comma, numero 1), del codice penale militare di pace, in relazione

agli artt. 148 e 151 dello stesso codice, promossi con ordinanze

emesse il 21 luglio 1999 (n. 4 ordinanze) dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Torino, rispettivamente

iscritte ai nn. 540, 541, 545 e 594 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43,

prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 21

luglio 1999 nell'ambito di distinti procedimenti penali per i reati

militari di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace;

r.o. 540/1999) e di diserzione (art. 148 cod. pen. mil. pace; r.o.

541, 545 e 594/1999), il giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale militare di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1),

cod. pen. mil. pace (in relazione all'art. 151 o all'art. 148 dello

stesso codice, secondo i casi di specie), in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

La norma impugnata prevede, per i reati militari di mancanza alla

chiamata e di diserzione in ordine ai quali si procede nei processi

principali, una circostanza aggravante ad effetto speciale,

consistente nella durata dell'assenza dal servizio superiore a sei

mesi, stabilendo che in tale caso la pena per i predetti reati è

aumentata da un terzo alla metà.

Secondo il giudice rimettente, di questa previsione è fondato

proporre il dubbio di costituzionalità nel raffronto con la

disciplina dell'obiezione di coscienza al servizio militare, che non

prevede attualmente (come non prevedeva in precedenza, vigente la

legge 15 dicembre 1972, n. 772) alcuna circostanza connessa alla

durata dell'"assenza" dal servizio, in relazione al reato di rifiuto

totale del servizio militare originato, appunto, da obiezione di

coscienza (art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230).

Ma - prosegue il rimettente - tra il reato di rifiuto cosiddetto

totale del servizio militare per obiezione di coscienza e i reati di

mancanza alla chiamata o di diserzione sussisterebbe una "perfetta

analogia", alla luce anche delle sentenze della Corte costituzionale

nn. 409 del 1989, 343 e 422 del 1993: l'interesse leso è il

medesimo, e consiste nell'interesse alla regolare incorporazione

degli obbligati alla leva; le modalità oggettive dei fatti sono

analoghe, trattandosi di fattispecie di reati "a forma libera" che

possono realizzarsi con comportamenti commissivi od omissivi; uguale,

infine, la misura della pena prevista in tutti i casi (reclusione,

comune o militare, da sei mesi a due anni).

Unico elemento di distinzione, pertanto, è l'adduzione o meno

dei motivi del rifiuto e la riconducibilità degli stessi a uno dei

motivi previsti dalla legge come meritevoli di tutela, integrandosi

in concreto l'uno o l'altro reato soltanto in dipendenza di tale

manifestazione delle ragioni interiori dell'inosservanza

dell'obbligo.

Questa disciplina appare irragionevole al rimettente, che ritiene

priva di giustificazione la diversità con la quale, sia pure

soltanto per un elemento circostanziale del reato, i due casi sono

trattati: diversità che si traduce nella possibilità di applicare

nei confronti del mancante alla chiamata che si assenti per poco più

di sei mesi la pena più grave, mentre chi rifiuti il servizio

adducendo i motivi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1998

(motivi oltretutto non verificabili nella loro serietà e

consistenza) risponderà penalmente secondo quanto previsto

dall'art. 14 di tale legge, senza alcun aggravamento. Con ciò

risultando favorito - conclude il giudice rimettente - colui che,

magari solo perché "più informato e smaliziato", opti per la forma

più "vantaggiosa" di rifiuto del servizio militare.

La questione, osserva altresì il giudice del merito, è

rilevante perché se accolta determinerebbe l'emissione del decreto

di rinvio a giudizio, richiesto dal pubblico ministero in relazione

al titolo aggravato del reato, solo nella forma semplice dello

stesso.

2. - È intervenuto nei giudizi così promossi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Nel giudizio di cui al r.o. 540/1999, l'interveniente ha chiesto

una pronuncia di infondatezza della questione, facendo richiamo per

relationem a un altro atto di intervento, depositato in altro e

diverso giudizio (r.o. 539/1999), concernente la mancata attribuzione

al giudice ordinario anche della cognizione del reato di mancanza

alla chiamata, una volta che è stata affidata allo stesso giudice la

cognizione del reato di rifiuto del servizio per motivi di coscienza.

Nei tre restanti giudizi (r.o. 541, 545 e 594/1999), l'Avvocatura

ha concluso per l'infondatezza sulla base del rilievo della

consolidata affermazione, da parte della Corte costituzionale, della

legittimità, alla stregua del principio di uguaglianza, di

differenziazioni che, senza essere irragionevolmente discriminatorie,

esprimano ambiti di discrezionalità legislativa in rapporto a casi

differenti tra loro.

Nella specie, l'analogia tra i due ambiti, prospettata dal

rimettente, potrebbe dirsi esistente solo per l'aspetto pratico, del

non presentarsi all'adempimento del prescritto obbligo di leva; ma,

per il resto, la posizione dell'obiettore di coscienza è sempre

stata, anche nella precedente disciplina contenuta nella legge n. 772

del 1972, differenziata, giacché la diversità delle situazioni

giustifica la diversità della loro regolamentazione legislativa. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Torino, con quattro ordinanze di identico contenuto,

pronunciate in altrettanti procedimenti penali per i reati di

"mancanza alla chiamata" (art. 151 cod. pen. mil. pace) e di

"diserzione" (art. 148 cod. pen. mil. pace), con l'aggravante della

durata ultrasemestrale dell'assenza, prevista dall'art. 154, primo

comma, numero 1), cod. pen. mil. pace, solleva questione incidentale

di legittimità costituzionale sull'articolo da ultimo menzionato,

ritenendo che la previsione di tale circostanza aggravante violi

l'art. 3 della Costituzione.

Analoga circostanza non è prevista per il reato di rifiuto

totale del servizio militare di cui all'art. 14, comma 2, della legge

8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), il reato cioè di colui il quale, non avendo chiesto o

non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di

prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo

motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio

militare. Data questa diversità di disciplina, il giudice rimettente

ritiene violato il principio costituzionale di uguaglianza, sotto il

profilo dell'irrazionalità della disparità di trattamento:

assumendo che tra le ipotesi delittuose anzidette sussista "perfetta

analogia" quanto a interesse tutelato e modalità oggettive dei

comportamenti rilevanti, analogia che troverebbe la sua sanzione

nell'uguale entità della pena prevista, sarebbe in contrasto col

principio di uguaglianza la previsione della circostanza aggravante

in questione in tali casi (mancanza alla chiamata e diserzione)

quando manca in un altro (rifiuto totale del servizio militare). Da

qui, la presente questione di costituzionalità, che il giudice

rimettente solleva per ristabilire la parità di trattamento che

assume essere violata.

2. - Stante l'identità delle questioni proposte con le quattro

ordinanze di rinvio, i relativi giudizi possono riunirsi per essere

decisi con un'unica sentenza.

3. - La questione non è fondata.

Il problema di costituzionalità da risolvere è prospettato dal

giudice rimettente in riferimento esclusivo all'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo del divieto di scelte legislative

irrazionalmente differenziate rispetto a situazioni analoghe. La sua

soluzione sta quindi nello stabilire se le fattispecie di reato messe

a confronto presentino aspetti differenziali, alla stregua dei quali

la diversa rilevanza attribuita dal legislatore alla permanenza nel

tempo del mancato adempimento degli obblighi militari sia da

considerare palesemente arbitraria.

Il giudice rimettente, ricordando affermazioni di questa Corte

contenute nelle sentenze nn. 409 del 1989, 343 e 422 del 1993,

insiste sull'identità di tutte le fattispecie in questione rispetto

all'interesse tutelato - la regolare "incorporazione" dei soggetti

obbligati al servizio di leva - e mette in luce anche la possibile

coincidenza dei comportamenti oggettivi, non descritti dalla legge,

che possono dar luogo alla violazione dell'obbligo di

"incorporazione" medesimo. Trascura però l'elemento, ai fini della

presente questione decisivo, dal quale le diverse fattispecie sono

distinte: il fattore della coscienza quale ragione determinante la

violazione degli obblighi di legge. La presenza o l'assenza di tale

fattore rendono tutt'altro che manifestamente arbitraria la

determinazione del legislatore, nel primo caso, di escludere e, nel

secondo, di riconoscere rilievo al tempo nel quale perdura la mancata

"incorporazione". Ove sia in gioco l'obiezione di coscienza al

servizio militare - si deve aggiungere: al servizio militare come

tale - si comprende perché il legislatore abbia strutturato

l'illecito senza dare rilievo al protrarsi nel tempo delle sue

conseguenze, prendendo in considerazione per l'appunto - secondo la

stessa lettera dell'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998 -

il fatto istantaneo del "rifiuto di prestare il servizio militare",

coerentemente del resto con il significato della disposizione del

comma 4 che, facendo conseguire alla sentenza di condanna l'esonero

dagli obblighi di leva, esclude la possibilità di violazioni plurime

della disposizione del comma 2. Diversa è la sottrazione a

determinati doveri conseguenti all'obbligo di prestazione del

servizio militare, come nei casi di "mancanza alla chiamata"

(art. 151 cod. pen. mil. pace) e di "diserzione" (art. 148 cod.

pen. mil. pace). Qui si tratta di un obbligo permanente da cui

derivano singoli doveri la cui violazione può dare luogo a plurime

sentenze di condanna, l'esonero conseguendo solo all'espiazione della

pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore

alla durata del servizio di leva (art. 14, comma 5, della legge

n. 230 e, in precedenza, sentenze nn. 422 e 343 del 1993 citate).

Se ne ricava allora che il legislatore, non certo incoerentemente

rispetto ai caratteri delle fattispecie in esame, ha valutato come

elemento aggravante il perdurare nel tempo della violazione della

legge e tale valutazione ha tradotto nella censurata disposizione

dell'art. 154, primo comma, numero 1), cod. pen. mil. pace solo nei

casi di violazione di singoli doveri derivanti dall'obbligo di

prestazione del servizio militare, e che tale valutazione non

contraddice quella opposta operata in riferimento al rifiuto per

ragioni di coscienza del servizio militare come tale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di

pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari