Codice penale

Art. 90 c.p. — Stati emotivi o passionali

Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 97/1998

    Ha colpito questo articolo
    6 aprile 1998

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a cinque anni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di P…

    Art. 90 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 374/2004

    Questione inammissibile
    2 dicembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale. Nella prospettazione del giudice ‘a quò, le norme impugnate poggerebbero, quanto alla nozione di infermità mentale, su una base scientifica erronea o, comunque, indeterminata da non consentire al giudice una interpretazione ed una applicazione razionali. A parte la considerazione che la pronuncia ablativa invocata , si tradurrebbe in un intervento “di sistema”, i cui effetti si estenderebbero al di là della stessa disciplina dell’infermità di mente, tuttavia, il giudice ‘a quò, formulando il quesito prima ancora di aver stabilito se l’imputato fosse affetto da un tipo di disturbo a fronte del quale venga effettivamente in rilievo la razionalità del vigente trattamento penalistico del vizio di mente nei termini enunciati, prospetta la rilevanza della questione in modo puramente ipotetico ed eventuale.

    Art. 85 c.p. · Art. 88 c.p. · Art. 89 c.p. · Art. 90 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Riguardo alle così dette actiones liberae in causa (art. 90 del progetto, 87 del codice), la Commissione parlamentare osservò che chi commette il fatto in stato d'incapacità d'intendere o di volere, non può ritenersi imputabile, neppure se si è messo in tale stato volontariamente. Non si deve affermare la responsabilità risalendo ad un momento anteriore al fatto, che si presuppone commesso senza la coscienza o la libertà dei propri atti. La norma del progetto è stata ritenuta tanto più grave, in quanto si riferisce a cause anche meramente colpose. Così, ad esempio, se uno scienziato, dedicandosi ad esperimenti su gas tossici, perde la capacità d'intendere e di volere, e in tale stato commette un delitto, sarebbe ingiustizia punirlo, sia pure a titolo di colpa. La Commissione propose inoltre di chiarire che l'aggravante, stabilita per il caso che lo stato d'incapacità siasi procurato per commettere il reato o per preparare una scusa, non si applica se venne commesso un reato diverso da quello a cui tendeva la preordinazione. Ho riconosciuto l'esattezza delle osservazioni della Commissione per ciò che si attiene alla condotta colposa e alle ipotesi di actiones liberae in causa, salvo però nel caso della ubriachezza (art. 92) e dello stato prodotto dall'azione di sostanze stupefacenti (art. 93). I delitti, infatti, commessi in stato di ubriachezza comunque procuratosi, sono purtroppo assai frequenti ed allarmanti, ed è buona politica penale cercare di por freno a questa forma di delinquenza, negando all'ubriachezza, non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, effetto sull'imputabilità, ed aggravando la responsabilità quando l'ubriachezza è preordinata al delitto. I reati, invece, commessi in stato di incapacità d'intendere e di volere prodotto da causa diversa che da ingestione di alcool, sono praticamente assai rari, e però ho ritenuto che l'interesse preventivo-repressivo qui non sia tale da consigliare l'adozione d'una norma analoga a quella stabilita per l'ubriachezza. E però, modificando in tal senso l'articolo 87, ho disposto soltanto che è pienamente imputabile chi si è messo in stato di incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Quella preordinazione, pertanto, che nella disposizione del progetto costituiva un'aggravante, ora è divenuta requisito per la punibilità di queste actiones liberae in causa, rimanendo esclusi i casi in cui lo stato d'incapacità si è acquisito per sola colpa, i quali non sono punibili per verun titolo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 55

  • Ad evitare facili confusioni, lamentate spesso nella pratica durante l'impero del codice del 1889, la legge espressamente dichiara (art. 90) che gli stati emotivi o passionali non hanno per sè soli alcun effetto sull'imputabilità. Soltanto in determinati casi, nel concorso di particolari circostanze, certi stati emotivi o passionali sono presi in speciale considerazione allo scopo di attenuare la pena. Così è, ad esempio, nelle ipotesi dei numeri 2° e 3° dell'articolo 62, nelle quali si prevedono le circostanze d'avere agito in stato d'ira o per suggestione d'una folla in tumulto. La Commissione parlamentare propose che si dicesse esplicitamente che i predetti stati non si considerano come vizio totale o parziale di mente. Ma se è dichiarato che essi non escludono nè diminuiscono l'imputabilità, chi mai potrebbe considerarli come vizio totale o parziale di mente? Se si seguisse il consiglio della Commissione, potrebbe avvenire che il giudice, pur non ritenendo applicabili in concreto le disposizioni riguardanti l'infermità di mente, desse valore per altro titolo agli stati medesimi, così da escludere o da diminuire l'imputabilità. Con la formula adottata, invece, si nega ogni effetto sull'imputabilità agli stati emotivi e passionali per qualsiasi titolo: disposizione più precisa, completa e comprensiva, e quindi preferibile.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 56

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art90 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari