Codice penale

Art. 92 c.p. — Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

[1]L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce la imputabilita'.

[2]Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 250/2019

    Questione inammissibile
    4 dicembre 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza e per oscurità del petitum , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., degli artt. 94 e 95 cod. pen, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 92, primo comma, cod. pen. Il giudice a quo, senza neppure affrontare il profilo della rilevanza e trascurando del tutto i rilievi posti a base della sentenza n. 114 del 1998 - specie laddove ha puntualizzato che, secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, la nozione di "infermità", su cui si basa la distinzione tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool, è necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica - non ha offerto congrua motivazione tanto sulle acquisizioni conseguite in campo scientifico che imporrebbero una revisione degli approdi della richiamata pronuncia, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero violati i parametri costituzionali evocati. Anche con riferimento all'ubriachezza volontaria o colposa le censure si rivelano indeterminate, avendo il rimettente ancora una volta trascurato l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato. Né viene chiarito se l'obiettivo avuto di mira sia una pronuncia integralmente caducatoria ovvero una pronuncia additiva, che allinei le norme coinvolte (o parte delle disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 1998 e n. 33 del 1970 ).

    Art. 94 c.p. · Art. 95 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/1970

    Questione infondata
    6 novembre 1970

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 33/1970.

    Art. 92 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 150/1970

    Questione infondata
    16 luglio 1970

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del cod. penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sent. n. 33/1970.

    Art. 92 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art92 · fonte del testo

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