L'incapacità naturale per infermità di mente configura una situazione fenomenicamente ed eziologicamente diversa dall'ubriachezza, che, stante la diversità dei soggetti che cadono o si pongono in tale stato, non può essere sottoposta ad una disciplina unitaria. La ragione delle differenza normativa tra ubriachezza derivata o ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore sta nell'intento del legislatore di reprimere l'ubriachezza come male sociale e nella considerazione che, nella seconda ipotesi, l'ubriaco che ha commesso un reato, si è posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo e risponde di una condotta antidecorosa. È pertanto da escludere che violi l'art. 3 della Costituzione la norma contenuta nell'art. 92, primo comma, del cod. penale, la quale ha, bensì, dato o da' ancora luogo a critiche severe sul piano della logica e della psicopatologia, ma considerata in relazione al fine, non può dirsi viziata di irragionevolezza. È anche da escludere la violazione dell'art. 27 della Costituzione, sia perché chi si ubriaca (per sua volontà o per sua colpa) e commette un reato, risponde del proprio comportamento, sia perché la pena irrogata, oltre a non differire da quella a cui soggiace ogni autore di reato, non può ritenersi non emendativa, essendo diretta ad attivare, nel condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla moderazione (ubriachezza colposa).
Art. 92 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.