Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen., <<sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto quello, collegato, della lesione dell'art. 111 Cost., per la impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione tra abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti>>, in quanto - premesso che la giurisprudenza ordinaria, segnatamente quella di legittimità, si è attestata da alcuni decenni e senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta con caratteri di certezza e di uniformità nella identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e che, alla stregua della predetta giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi - a prescindere da ogni legittima discussione scientifica sulla esatta nozione dell'infermità mentale e del ricorso che a questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria, la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 cod. pen. deve individuarsi nella opportunità di riaffermare anche nei casi in esame il superiore valore del principio di colpevolezza. Invero, in ultima analisi, è il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volontà del legislatore e per le conseguenze previste dalla legge, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilità. Ed è altresì facendo riferimento al principio di colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95 cod. pen., facendo ricorso, nel dubbio, proprio alle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 dell'art. 530 cod. proc. pen.: sotto questo profilo una motivazione della sentenza è non solo possibile, ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere eventualmente espresso, sia sull'imputabilità che sulla pericolosità sociale, dal perito o dai periti. red.: G. Leo - Cfr. S. n. 33/1970.
Art. 94 c.p. · Art. 95 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.