Codice penale

Art. 727 c.p. — Abbandono di animali

[1]Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda ((da euro 5.000 a euro 10.000)). Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo.

[2]Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

[3]All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 71/2002

    Questione inammissibile
    19 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica, anche al minorenne, della pena accessoria della pubblicazione a seguito di sentenza di condanna per il reato contravvenzionale di maltrattamento di animali. Infatti la disposizione di parte generale dell'art. 98 del codice penale, nel disciplinare la applicazione delle pene accessorie per i minorenni, esclude che la pena della pubblicazione della sentenza possa essere applicata ai condannati minorenni, sicché il rimettente - che non considera detta disposizione - dubita della legittimità costituzionale di una norma che non esiste nell'ordinamento.

    Art. 727 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 411/1995

    Questione inammissibile
    27 luglio 1995

    In forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., per cui la introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie penali è riservata esclusivamente al legislatore, una pronuncia additiva - come quella richiesta nel caso dal giudice rimettente - dalla quale consegua l'inserimento nell'impugnato art. 727 cod. pen. - che prevede come contravvenzione solo il maltrattamento di animali - di una norma incriminatrice anche della condotta posta in essere da colui che, senza giustificato motivo, provoca la morte di un animale di sua proprietà, non rientra tra i poteri costituzionalmente spettanti alla Corte. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 727 cod. pen., 'in parte qua'.) - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S. P.

    Art. 727 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2024 al 1 luglio 2025. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tolto: 1 aggiunto: euro 5.000 a aggiunto: euro 10.000 tolto: euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art727 · fonte del testo

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