Art. 721 c.p. — Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco
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[1]Agli effetti delle disposizioni precedenti:
[2]sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria;
[3]sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 giugno 1942, n. 788
2La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che " Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate. Agli effetti degli articoli succitati, fra le case da giuoco previste dai successivo art. 721 sono comprese le abitazioni private e qualsiasi altro luogo in cui piu' persone convengono per praticare giuochi d'azzardo, anche se cio' non costituisca lo scopo esclusivo o prevalente del convegno". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.
Testo in vigore dal 25 luglio 1942 al 30 novembre 1946
