Nel prefigurare i requisiti dei giochi d'azzardo, identificandoli in quelli in cui "la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria", l'art. 721 cod. pen. individua il connotato obiettivo delle modalità di realizzazione della vincita e, conseguentemente, del procacciamento della posta in gioco, con una espressione valutativa tratta dal linguaggio comune, sulla base della quale il giudice, nell'ambito del normale esercizio della giurisdizione, è tenuto alla mera qualificazione dei fatti accertati applicando le ordinarie regole probatorie. Ne' certo può considerarsi come sostitutiva della valutazione del giudice l'eventuale inclusione nella tabella vidimata dal questore e obbligatoriamente esposta ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. del gioco di cui è contestato l'esercizio, dal momento che il corretto esercizio della potestà amministrativa integratrice del precetto penale in questione, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, è inderogabilmente assistito dalla garanzia giurisdizionale del sindacato del giudice penale. Vanno quindi respinte - in quanto basate sul non condivisibile presupposto che la disposizione 'de qua' per la eccessiva genericità della definizione adottata, in ordine al requisito oggettivo dell'aleatorietà, riservi al giudice penale una discrezionalità troppo ampia - le censure di incostituzionalità avanzate in proposito in riferimento ai principi di sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, di tassatività della fattispecie penale e del rispetto, in condizioni di parità, dei diritti della difesa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 721 cod. pen.). - Riguardo al sindacato del giudice penale sulla legittimità degli elenchi di giochi proibiti predisposti dai questori, v. S. n. 88/1968 e 113/1972. red.: S. Pomodoro
Art. 721 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.