Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 721 e degli

artt. da 718 a 722 del codice penale, promosso con ordinanza emessa

il 22 gennaio 1994 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di

Nardò, nel procedimento penale a carico di Mega Vincenzo, iscritta

al n. 620 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale instaurato a carico del

titolare di un circolo privato, imputato del reato previsto dall'art.

718 cod. pen., per aver consentito nel proprio locale l'esercizio di

un gioco d'azzardo, il Pretore di Lecce, sezione distaccata di

Nardò, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1994, ha sollevato due

questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto, l'una,

l'art. 721, e l'altra, gli artt. da 718 a 722 cod. pen., assumendo

che le norme impugnate contrastino con gli artt. 3, 24, 25, secondo

comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

Riguardo alla questione di costituzionalità dell'art. 721 cod.

pen., il Pretore rimettente precisa che nel corso del dibattimento il

testimone, sentito sulle caratteristiche del gioco (la "stoppa") di

cui veniva contestato l'esercizio nel locale gestito dall'imputato,

non è stato in grado di riferire gli elementi di fatto idonei a

qualificarlo o meno come gioco d'azzardo, sulla base dei criteri

indicati dalla legge penale. Da ciò conseguirebbe, ad avviso del

rimettente, che al giudice, tenuto a pronunciarsi sulla

responsabilità penale dell'imputato, competerebbe, in mancanza di

una espressa indicazione nella tabella prevista dall'art. 110 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931,

n. 773), di accertare il carattere di aleatorietà del gioco in

questione, ancorché ignorandone le regole elementari di svolgimento.

Proseguendo con una diffusa esposizione della giurisprudenza di

merito relativa alla definizione dei caratteri identificativi del

gioco d'azzardo, nell'opinione che le oscillazioni e i contrasti che

hanno richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di

cassazione abbiano le loro radici nella scelta del legislatore di

devolvere al giudice, con formule oggettivamente troppo ampie, la

qualificazione del gioco d'azzardo nei suoi elementi essenziali, il

Pretore rimettente esprime il convincimento che, dato il carattere

non esaustivo dell'elenco dell'art. 110 del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza rispetto alla categoria dei giochi d'azzardo,

si verificherebbe un effetto di indeterminatezza nell'accertamento

del reato, contrastante con diversi parametri costituzionali:

segnatamente l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, per la

violazione del principio che impone la soggezione del giudice alla

sola legge; gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la

discriminazione di situazioni identiche, con conseguente pregiudizio

per i diritti di difesa degli interessati; e con l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, per il mancato rispetto della regola

costituzionale di tassatività delle fattispecie penali

incriminatrici.

Infine, il giudice rimettente solleva una ulteriore questione di

legittimità costituzionale, avente ad oggetto la disciplina penale

del gioco d'azzardo contenuta negli artt. da 718 a 722 cod. pen.,

adducendo il preteso contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3

e 24 della Costituzione, in conseguenza del fatto che comportamenti

uguali, nei quali siano riconoscibili i requisiti del gioco d'azzardo

previsti dal codice penale, sarebbero esenti da pena, o meno, a

seconda che siano esercitati, o meno, all'interno delle case da gioco

autorizzate con legge dello Stato.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in

giudizio per chiedere che le questioni di legittimità costituzionale

in oggetto vengano dichiarate inammissibili, in quanto prive del

requisito della rilevanza o, comunque, infondate.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato il motivo di fondo, sul

quale il giudice rimettente basa i propri dubbi di legittimità

costituzionale dell'art. 721 cod. pen., riguarda la difficoltà di

accertare le caratteristiche del gioco, sottoposto al suo giudizio

nel caso concreto, ai fini della qualificazione da assegnare ad esso

in base ai requisiti dell'impugnato art. 721 cod. pen. Ma la

difficoltà di accertare le circostanze di fatto su cui verte la

cognizione del giudice penale è regolata dalle norme ordinarie in

tema di prove, che, nel caso di inidoneità delle stesse a confermare

la sussistenza della fattispecie concreta, impongono una pronuncia

assolutoria, sulla base di un procedimento di giudizio che non

involge il libero convincimento del giudice ai fini della valutazione

dei presupposti normativi elencati nell'art. 721 cod. pen.

La difesa erariale ricorda, peraltro, che proprio il libero

convincimento del giudice è stato ritenuto da questa Corte come

elemento essenziale della garanzia giurisdizionale apprestata dal

legislatore come rimedio ad un'eventuale illegittima inclusione

nell'elenco stabilito nell'art. 110 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza di un gioco non avente i requisiti

dell'aleatorietà e del fine di lucro.

Infine, l'Avvocatura contesta la irrilevanza nel presente giudizio

della questione di legittimità costituzionale relativa alla deroga

alla disciplina penalistica del gioco d'azzardo connessa

all'esistenza di case da gioco autorizzate dallo Stato, richiamando a

tale riguardo precedenti della Corte emessi in circostanze del tutto

analoghe al caso in esame. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, sottopone

al giudizio di questa Corte due distinte questioni di legittimità

costituzionale, riguardanti la disciplina penale del gioco d'azzardo.

Con la prima questione di costituzionalità - avente ad oggetto

l'art. 721 cod. pen., nella parte in cui prescrive che per aversi

gioco d'azzardo è necessario accertare che "la vincita o la perdita

è interamente o quasi interamente aleatoria" - il giudice a quo

dubita che la fattispecie normativa, per la eccessiva genericità

della definizione adottata, riservi al giudice penale un ambito di

discrezionalità troppo ampio e contrasti, pertanto, con il principio

della sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, stabilito

dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con il principio di

tassatività della fattispecie penale, garantito dall'art. 25,

secondo comma, della Costituzione, e con il rispetto, in condizioni

di parità, dei diritti della difesa consacrati negli artt. 3 e 24

della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

Il giudice rimettente, nell'esporre i termini del preteso

contrasto dell'impugnato art. 721 cod. pen. con i principi

costituzionali invocati, adotta un'interpretazione del requisito

oggettivo dell'aleatorietà, prefigurato dalla norma come condizione

per la sussistenza del gioco d'azzardo, del tutto priva di

fondamento. Egli ritiene, infatti, che il necessario accertamento

della causa interamente o quasi interamente aleatoria della vincita o

della perdita, richiesto dalla legge, imponga al giudice penale, in

mancanza di un adeguato conforto probatorio sul punto e in difetto di

un'espressa inclusione del particolare gioco d'azzardo nell'elenco

compilato dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.

110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18

giugno 1931, n. 773), di fornire le conoscenze di fatto relative alle

concrete modalità di svolgimento del gioco stesso.

Tale non è il significato della norma impugnata che, nel

prefigurare i requisiti identificativi del gioco d'azzardo, individua

il connotato obiettivo delle modalità di realizzazione della vincita

e, conseguentemente, del procacciamento della posta in gioco con una

espressione valutativa tratta dal linguaggio comune, sulla base della

quale il giudice, nell'ambito del normale esercizio della

giurisdizione, è tenuto alla mera qualificazione dei fatti accertati

applicando le ordinarie regole probatorie.

Né, come pare ritenere il giudice a quo, l'eventuale inclusione

nella tabella vidimata dal questore e obbligatoriamente esposta, ai

sensi dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, del gioco di cui è contestato l'esercizio può essere

considerata come sostitutiva della valutazione del giudice in ordine

alla sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 721 cod. pen., dal

momento che il corretto esercizio della potestà amministrativa

integratrice del precetto penale in questione, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, è inderogabilmente assistito dalla

garanzia giurisdizionale del sindacato del giudice penale (v.

sentenze nn. 113 del 1972 e 88 del 1968).

2. - Con la seconda questione di costituzionalità sollevata il

giudice rimettente dubita della conformità agli artt. 3 e 24 della

Costituzione delle norme che complessivamente sanzionano penalmente

il gioco d'azzardo (artt. 718 e 722 cod. pen.), considerate in

rapporto alla disciplina amministrativa che autorizza la tenuta di

case da gioco per l'esercizio di attività aventi le medesime

caratteristiche incriminate dalle disposizioni denunciate.

Occorre rilevare che analoghe questioni sono state dichiarate non

fondate da questa Corte. Infatti, la Corte ha rigettato in molteplici

occasioni i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti la

pretesa disparità di trattamento comportata dalle norme che

puniscono i giochi d'azzardo rispetto a quelle che li permettono

all'interno delle case da gioco autorizzate (v. sentenze nn. 237 del

1975 e 80 del 1972; ordinanze nn. 90 del 1973 e 194 del 1972).

E, poiché nel caso il giudice rimettente, oltre a invocare un

parametro, come quello fornito dall'art. 24 della Costituzione,

palesemente non pertinente, non adduce argomenti nuovi e ragioni

ulteriori, tali da indurre questa Corte a rivedere l'orientamento

costantemente seguito, la questione di legittimità costituzionale in

esame va dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 721 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione,

dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. da 718 a 722 del codice penale, sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di

Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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